Imprese e Intelligenza artificiale – Giovedì 27 marzo l’evento formativo in collaborazione con Microsoft

Confesercenti, in collaborazione con Microsoft, organizza un evento formativo dedicato alle piccole imprese per scoprire e sfruttare il potenziale dell‘intelligenza artificiale. L’evento si terrà, in videoconferenza, il prossimo giovedì 27 marzo, alle ore 12:00. Il corso è gratuito e riservato ai soci Confesercenti Durante l’evento ci sarà l’opportunità di esplorare la piattaforma di intelligenza artificiale, fare domande agli esperti e imparare attraverso casi d’uso concreti come le piccole imprese possono applicare l’Al nel lavoro di tutti i giorni. In particolare, verranno presentati casi di applicazione pratiche per: negozi di abbigliamento agenzie di viaggio cartolibrerie ristorazione In un mondo sempre più digitale, è fondamentale che le piccole imprese comprendano e utilizzino l’Al per rimanere competitive, migliorare l’efficienza operativa e offrire servizi innovativi ai propri clienti. Iscriviti qui: https://bit.ly/4c1ACUg Per gli associati è disponibile anche un video corso di base per imparare in poco tempo le nozioni fondamentali sull’intelligenza artificiale. Per accedere alla piattaforma, clicca qui.
Polizze rischi catastrofali – Definite le disposizioni attuative

La Finanziaria 2024 ed il successivo “Decreto Milleproroghe” hanno introdotto, per le imprese iscritte al Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. L’obbligo della copertura assicurativa al 31 marzo 2025, interessa i seguenti beni: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’apposito Decreto che ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.Come disposto espressamente dal citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l’adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo, quietanzamento utile delle stesse. L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 1). Inoltre, dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei beni immobili, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo come, ad esempio: in locazione, leasing o comodato. Non sono, invece, oggetto della copertura assicurativa gli “altri beni”, ovvero mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi, così come le materie prime, sussidiarie e di consumo ed i prodotti finiti e merci (ovvero il magazzino), classificate nell’Attivo circolante. L’inadempimento dell’obbligo assicurativo potrebbe precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso catastrofale. In questi giorni Confesercenti sta chiedendo al Governo, congiuntamente con le altre associazioni di categoria, che la scadenza del 31 marzo venga rinviata. Ancora nulla è stato deciso in merito.
Obbligo comunicazione PEC degli amministratori d’impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli Amministratori di società. Pertanto, tutti i soggetti che ricoprono cariche amministrative in società (sia di persone che di capitali) sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo digitale certificato entro e non oltre il 30 giugno 2025. Per “amministratore” si intendono i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società. Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC. L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). REGIME SANZIONATORIO La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008. Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da 103 a 1.032 euro
Riconoscimento delle Attività storiche e di tradizione

Fino al 15 aprile possono essere presentate a Regione Lombardia le richieste di riconoscimento di attività storica tramite gli uffici Confesercenti. Sono attività storiche e di tradizione: i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa; i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande; le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. Possono richiedere il riconoscimento regionale i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità e hanno mantenuto la medesima insegna. La sospensione dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità. Nel caso di richieste di riconoscimento da parte di ristoranti e bar degli alberghi, degli impianti sportivi e delle associazioni sarà presa in considerazione la sola attività di somministrazione esercitata in forma indipendente e determinata dalla continuità nel tempo e da una caratterizzante dicitura nell’insegna. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti vengono iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.Alle imprese iscritte nell’elenco regionale viene conferito il marchio identificativo. L’iscrizione nell’elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno previste dall’articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010. Se desideri ricevere ulteriori informazioni o presentare la domanda, compila il form e verrai ricontattato.
Nuovi contributi ENBIL per i dipendenti

ENBIL – Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del terziario: commercio, turismo e servizi eroga per l’anno 2025 contributi a favore dei lavoratori a tempo indeterminato – compresi apprendisti – lavoratori a tempo determinato con un contratto non inferiore a tre mesi continuativi, dipendenti da aziende che applicano integralmente il CCNL del Terziario, della distribuzione e servizi o il CCNL Turismo, gli accordi territoriali e gli accordi integrativi aziendali ove presenti e sono in regola con il versamento delle quote contributive ad ENBIL da almeno 3 mesi all’atto della presentazione della domanda. Eccezioni sono fatte per le aziende a carattere stagionale o nate da meno di 3 mesi. Il lavoratore che possiede i requisiti può richiedere una sola tipologia di contributo tra quelle offerte da ENBIL per l’anno 2025: Contributo per indennità malattia Lavoratori apprendisti in malattia. Importo del contributo: 20 euro al giorno per i primi 10 giorni di malattia anche non consecutivi e per un massimo di due eventi nell’anno di calendario (1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025). Contributo per superamento del periodo di comporto Lavoratori in malattia oltre il 180° giorno. Importo del contributo: 200 euro mensili con un massimale di 800 euro per quattro mesi di aspettativa non retribuita oltre il 180° giorno nell’anno di calendario (1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025), ai sensi degli articoli 192 CCNL Terziario e 174 CCNL Turismo. A tal fine le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni sono computate come mese intero. Borsa di studio Lavoratori che abbiano conseguito un attestato di qualifica professionale triennale o un diploma di scuola media superiore o un diploma di laurea (anche triennale). Importo del contributo: 200 euro per il conseguimento di un attestato di qualifica professionale triennale o di un diploma di scuola media superiore, 400 euro per il conseguimento di un diploma di laurea (anche triennale). Contributo natalità Lavoratori per la nascita di un figlio o l’adozione di un minore. Importo del contributo: 300 euro. Contributo assistenza familiari non autosufficienti Lavoratori che abbiano un familiare non autosufficiente. Importo del contributo: 600 euro. Contributo frequenza asilo nido Lavoratori che abbiano un figlio frequentante l’asilo nido. Importo del contributo: 300 euro. Contributo spese acquisto libri scolastici Lavoratori che abbiano un figlio frequentante la scuola secondaria inferiore o superiore. Importo del contributo: 100 % delle spese sostenute sino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di libri scolastici Contributo spese trasporto Lavoratori che abbiano nell’anno 2025 acquistato per sé stessi o per i figli, un abbonamento annuale o per periodi inferiori all’anno, ma comunque per un minimo di 3 mesi, anche non consecutivi, per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Nel caso di abbonamenti a cavallo fra due anni verranno considerati nel computo dei 3 mesi i soli mesi che ricadono nell’anno 2025. Importo del contributo: 100% della spesa sostenuta con un massimale di € 250 euro. Contributo caro energia Lavoratori che abbiano un’utenza di luce o gas intestata a loro o ad un componente del loro nucleo famigliare Importo del contributo: 100 % delle spese sostenute per bollette di competenza 2025 con un massimale di 300 euro. SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO Le domande vanno inviate ad uno dei seguenti recapitipec: enbil@pec.confinrete.itraccomandata A/R: Via G.Galli 8, 24126 Bergamo
Nuovi contributi ENBIL per le aziende

ENBIL – Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del terziario: commercio, turismo e servizi eroga per l’anno 2025 contributi a favore delle aziende e dei lavoratori che applicano integralmente il CCNL del Terziario, della distribuzione e servizi o il CCNL Turismo, gli accordi territoriali e gli accordi integrativi aziendali ove presenti e sono in regola con il versamento delle quote contributive ad ENBIL da almeno 3 mesi all’atto della presentazione della domanda. Eccezioni sono fatte per le aziende a carattere stagionale o nate da meno di 3 mesi. Per ciò che riguarda le aziende i contributi possono essere richiesti per: Formazione obbligatoria Aziende che abbiano ottemperato alla formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008, alla formazione obbligatoria in materia di prevenzione della ludopatia, alla formazione obbligatoria per la sicurezza alimentare o alla formazione obbligatoria in materia di apprendistato. Importo del sussidio: 60% della spesa sostenuta con un limite massimo di 1.500 euro. Formazione non obbligatoria Aziende che abbiano attivato corsi di formazione non obbligatoria. Importo del sussidio: 60% della spesa sostenuta con un limite massimo di 1.500 euro. Innovazione tecnologica ed efficientamento energetico Aziende che abbiano effettuato investimenti per digitalizzazione ed innovazione tecnologica. Importo del sussidio: 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 800 euro. Abbigliamento antinfortunistico e attrezzature antincendio Aziende che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale e attrezzature antincendio. Importo del sussidio: 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 250 euro. Redazione del documento di valutazione dei rischi – DVR e della relazione di misurazione di RADON/ del manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare – HACCP / del documento adeguamento privacy -GDPR / del documento valutazione impatto acustico / del piano di emergenza Aziende che abbiano effettuato la prima redazione del DVR, l’aggiornamento o la misurazione dei Radon, del manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare, del manuale operativo privacy, del documento di valutazione dell’impatto acustico o del Piano di emergenza. Importo del sussidio: 60% della spesa sostenuta con un limite massimo di 600 euro. Sito internet Aziende che abbiano realizzato un sito internet. Importo del sussidio: 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 300 euro. Accesso al credito Aziende che abbiano sostenuto spese di istruttoria per accesso al credito. Importo del sussidio: 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 350 euro. Contributo sicurezza Aziende che hanno attivato nel 2025 interventi finalizzati ad implementare le misure di sicurezza nei locali Importo del sussidio: 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 800 euro. SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO Le domande vanno inviate ad uno dei seguenti recapitipec: enbil@pec.confinrete.itraccomandata A/R: Via G.Galli 8, 24126 Bergamo
Nuovo RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti

Il 13 febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo sistema di tracciabilità dei Rifiuti, RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). L’adozione del nuovo registro prevede l’entrata in vigore di nuovi modelli di carico/scarico dei rifiuti e di nuovi formulari di identificazione per il trasporto. L’iscrizione è obbligatoria per: Enti e imprese che effettuano il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale. Enti ed imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Enti ed imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi. Enti ed imprese, con più di 10 dipendenti, produttori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, come fanghi, acque reflue, fumi e reti fognarie. Produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi da enti o imprese. Non sono tenuti a iscriversi al RENTRI: Enti ed imprese, fino a 10 dipendenti, produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Produttori di rifiuti speciali non pericolosi diversi da Enti e imprese. Enti e imprese che non producono i rifiuti espressamente citati nel nuovo regolamento. I soggetti non obbligati all’iscrizione al registro, possono comunque aderire volontariamente. Tutti, infatti, dovranno utilizzare l’applicativo per l’emissione e la vidimazione dei formulari.
Collegato lavoro 2025 – le principali novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) diventano operative, dal 12 gennaio 2025, importanti e numerose novità riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro conclusione. In particolare, le novità riguardano: Contratto a tempo determinato – Periodo di prova. Il periodo di prova nei contratti a termine non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro. Queste le specifiche: nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova; nei rapporti maggiori di 6 mesi ma inferiori a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni; nei rapporti maggiori o uguali a 12 mesi: si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere una durata più favorevole. Dimissioni di fatto. Nelle ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza presentare le dimissioni e omettendo di inviare al ministero del lavoro la comunicazione delle stesse è previsto che il datore di lavoro possa comunicare – previo conteggio dei giorni di assenza (15 giorni lavorativi almeno o quelli previsti dal ccnl di comparto se regolamentate la materia) – la situazione all’ispettorato del lavoro competente in base alla sede di lavoro e, una volta effettuata tale adempimento, risolvere il rapporto di lavoro per fatto concludente trasmettendo il modello unilav utilizzando la causale “dimissioni”. Per quanto riguarda la data di risoluzione del rapporto di lavoro da inserire è consigliabile attendere il sedicesimo giorno di assenza. Compiuti i passaggi di cui sopra, il rapporto si risolve a meno che l’ispettorato, nei 30 giorni successivi, riscontri che il silenzio del lavoratore abbia una giustificazione. Il lavoratore potrà, in tal caso, chiedere all’azienda di ricostituire il rapporto di lavoro. In attesa dell’eventuale pronuncia dell’ispettorato, il datore di lavoro redige il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza dalla retribuzione e liquidando le ultime competenze. Nel cedolino l’azienda è legittimata a trattenere il mancato preavviso previsto dal Ccnl. Trattandosi di dimissioni – e qui si comprende la ratio della norma finalizzata ad escludere i licenziamenti per assenza ingiustificata – non è dovuto il contributo di licenziamento (il cd. Ticket Naspi). Visite mediche L’art 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che in caso dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) emerga l’obbligo di sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria, le visite mediche per i neoassunti devono essere preventive, ovverossia effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa a rischio di salute. La Legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha modificato il citato comma 2 disponendo che tali visite possano essere effettuate anche prima dell’assunzione del lavoratore. In pratica il Datore di Lavoro dovrà verificare preliminarmente all’atto dell’assunzione, per il tramite del Medico Competente, se il lavoratore potrà essere idoneo per la specifica mansione a cui verrà adibito.
LEGGE DI BILANCIO 2025: lavoro e famiglia

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, si rileva: Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. __________________________________________________________ Super-deduzione per nuove assunzioni Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. __________________________________________________________ Decontribuzione lavoratrici con figli A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). Ambito soggettivoL’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico); autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. CondizioniLe lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale. Retribuzione e reddito imponibileL’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. __________________________________________________________ Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabiliViene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione: ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventiViene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. __________________________________________________________ Bonus per le nuove nascite È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettiviI genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettiviIl nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021. __________________________________________________________ Bonus asili nido Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”). È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro. L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.
LEGGE DI BILANCIO 2025: beni immobili e bonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al superbonus, si rileva: Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. “Case green”). __________________________________________________________ Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossiliDall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. __________________________________________________________ Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – Ulteriori requisiti Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anniViene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”. __________________________________________________________ Bonus mobili – Proroga per il 2025 Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025. __________________________________________________________ Bonus elettrodomestici Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea; vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Misura del contributoIl contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico; comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Disposizioni attuativeCon un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo. __________________________________________________________ Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazionePer le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che: un professionista abilitato