Obbligo Green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022, mentre dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che hanno compiuto 50 anni. Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. Aggiornamento applicazione VerificaC19 È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. Certificazioni di esenzione digitalizzate ATTENZIONE! L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate. Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro. Ordinanza Ministero Salute su uso mascherine Con Ordinanza dell’8 febbraio, il Ministero ha stabilito che fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non più, dunque, nei luoghi all’aperto). Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è (comunque) fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Richiesta di contatto

Promozioni Confesercenti: 9° Festa del cioccolato

La Festa del cioccolato, la più golosa delle tradizioni, torna sul Sentierone di Bergamo dopo lo stop forzato dello scorso anno. Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio (apertura: 9-20, sabato fino alle 23), Promozioni Confesercenti organizza l’appuntamento con i migliori maestri cioccolatieri italiani. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si è ormai ritagliata un posto di rilievo nel panorama delle rassegne dedicate alle meraviglie del cacao: anche quest’anno sono attesi in centro numerosi visitatori, richiamati dalla qualità dell’evento. Sarà come sempre una grande festa per tutti: per i bambini, che potranno assaporare uno dei loro dolci preferiti, nutriente e genuino, ma anche per gli adulti, curiosi di scoprire nuovi gusti e accostamenti. Quindici i pasticceri da tutta Italia, con una buona rappresentanza del nord: la manifestazione ospiterà operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Pavia, Monza, Parma, Treviso, Gorizia, Padova. Ci sarà anche un cioccolatiere di Perugia, città simbolo del cioccolato italiano, oltre alla presenza di una rinomata pasticceria calabra e dell’unico cioccolatiere estero proveniente dall’Ungheria. Gli stand della Festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, dalle tradizionali “stecche” alla cioccolata calda, senza dimenticare creme e dolci al cacao. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tutto da gustare anche il ricco contorno di eventi, a partire dall’inaugurazione di giovedì 17 (ore 16.30), con la degustazione di cioccolata calda in porzioni monodose, che dopo il taglio sarà distribuita gratis per una simpatica merenda. Venerdì sera alle 20.30 il cioccolato sarà protagonista anche dell’ormai abituale cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio di via Broseta (Giuliana è da anni la madrina della manifestazione): in tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato “Da Vittorio”. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza. Sabato sera si svolgerà l’attesa Notte Nera: gli stand resteranno aperti fino alle 23 per proporre degustazioni di cioccolata calda. E domenica lo scultore Bruno Manenti realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città, che poi sarà donata all’amministrazione comunale. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni COVID indicate nei DPCM: nello specifico l’accesso all’area della manifestazione è libero con l’accortezza di evitare assembramenti. In caso di controlli a campione delle Autorità chi non è in possesso del green pass rafforzato sarà passibile di sanzione.   Richiesta di contatto

Decreto Sostegni ter: le misure di aiuto per le imprese

Decreto sostegni ter

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FONDO E CONTRIBUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO All’art. 2 del Decreto è introdotto, nello stato di previsione del MISE, un fondo denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, finalizzato alla concessione di aiuti sotto forma di contributo a sostegno del comparto del commercio al dettaglio. In particolare, i predetti contributi sono destinati ai soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19 – “Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati”; 47.30 – “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”; 47.43 – “Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati”; 47.5 -“Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati”; 47.6 – “Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”; 47.71 – “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”; 47.72 – “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 47.75 – “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; 47.76 – “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati”; 47.77 – “Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria; 47.78 – “Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati”; 47.79 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”; 47.82 – “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie”; 47.89 – “Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria”; 47.99 – “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.  Al riguardo, tra i requisiti necessari per l’accesso a beneficio, è previsto che i predetti soggetti: presentino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR); abbiano sede legale od operativa nel territorio dello Stato; risultino regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro imprese; non risultino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; non risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001. Stante quanto scritto, la norma prevede che il contributo spettante sia determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, le seguenti percentuali: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 fino a 400 mila euro; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra 400 mila euro e un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra un milione di euro e due milioni di euro. Con riferimento alle modalità per l’ottenimento del contributo è chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al MISE. Al riguardo, i termini, le modalità per l’invio delle predette istanze, le relative istruzioni operative ed ogni altro elemento attuativo della misura saranno definite con apposito provvedimento del MISE Infine, la norma chiarisce che: qualora le risorse stanziate in tale ambito non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute e ammissibili il MISE provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili; i contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporay Framework, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. FONDO E CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE All’art. 3, c.2 del Decreto, è previsto lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro destinati alle imprese che svolgono le attività classificate con i seguenti codici ATECO: 96.09.05 – “Organizzazione di feste e cerimonie”; 56.10 – “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”; 56.21 – “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”; 56.30 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”; 93.11.2 – “Gestione di piscine”. In particolare, ai fini dell’accesso al contributo è previsto che i soggetti beneficiari presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche: Aver registrato nell’anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 40% rispetto al fatturato del 2019 (ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR); aver registrato nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2021 relativo al contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’art. 1, c. 19, D.L. n. 73/2021). Infine, si chiarisce che per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, dovrà essere preso in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato

Nuovo decreto: le novità su obbligo vaccinale e green pass base

Il Consiglio dei Ministri, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, ha approvato un nuovo Decreto in vigore dal 08 gennaio 2022 che prevede ulteriori misure restrittive, come l’obbligo di vaccino per gli Over 50 e l’estensione dell’obbligo di Green Pass base a una platea più ampia di attività. Di seguito un breve elenco delle disposizioni del nuovo provvedimento di interesse per le attività economiche: OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE dal 20 gennaio 2022 per  accedere ai servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, servizi dei centri benessere, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie .. ) dal 01 febbraio 2022 per accedere a pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari, delle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO dall’ 08 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando i soggetti esentati per legge dall’obbligo vaccinale. Sanzioni: a partire dal 01 febbraio 2022 l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 è punita con sanzione pecuniaria di € 100; La sanzione verrà erogata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. dal 15 febbraio 2022 per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni.  I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde rafforzata verranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso; Sanzioni: la mancata verifica del green pass da parte del datore di lavoro o l’accesso nei luoghi di lavoro da parte lavoratore sprovvisto da green pass è punita con sanzione da € 400 a € 1.000. LEGGI IL TESTO COMPLETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE Richiesta di contatto

Green pass rafforzato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre alle misure già in vigore, consente esclusivamente ai soggetti in possesso di “Green pass rafforzato” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati b) sagre e fiere, convegni e congressi c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose Tali disposizioni, nel medesimo periodo sopra indicato, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici b) servizi di ristorazione all’aperto c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto Inoltre il Coordinamento delle Regioni, riguardante la possibilità di svolgere attività di intrattenimento musicale dal vivo senza ballo nei ristoranti e locali assimilati, ha chiarito che si ritiene che essa non può considerarsi vietata, essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso al trasporto pubblico locale o regionale. Il decreto, inoltre, prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, infine, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” SCHEMA CON LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA Richiesta di contatto

Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici

Entro il 31 dicembre, sul proprio sito internet aziendale, è obbligatorio pubblicare l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A stabilirlo è la legge 124/2017 (commi da 125 a 129) e il successivo “Decreto Riaperture”. I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);società di persone (Snc, Sas);ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);società cooperative (incluse le cooperative sociali).Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Sono esclusi i liberi professionisti. Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato di importo complessivo superiore a 10.000 €.Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 €, tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:–       aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020.–       aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020. Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021), non va pubblicato alla scadenza del 31/12/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo. Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);– data di incasso;– causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2022 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:–       la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;–       la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Confesercenti mette a disposizione una pagina web per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.Le imprese associate a Confesercenti Bergamo che siano interessate possono scaricare l’apposito modello DA QUI ed inviarlo compilato all’indirizzo mail Confesercenti info@conf.bg.it Le imprese la cui contabilità è gestita da Confesercenti Bergamo non dovranno fare nulla perchè Confesercenti sta già provvedendo alla comunicazione.    In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta: Elenco clienti che hanno solo RNA Elenco società che hanno ricevuto contributi nel 2020 Contributi Acquaroli Sas Contributi 1921 Balden Di Tentori Pierluisa & C. Snc Contributi Benigni Ezio Contributi Bitetti Gianluigi Contributi Bonfanti Nadia Contributi Breviario Massimo Contributi Cmb Carburanti Milesi Bergamo Srl Contributi C.V.C. SRL Contributi Da Luca Bar Trattoria di Cavalleri Luca e C Snc Contributi Duec di Cattaneo Francesca & Caponnetto Andrea SNC Contributi F. lli Ratti Contributi F.lli Sciacovelli Sas Contributi Gioia di Castagna Sergio e C. SNC Contributi Gior-gia Contributi Giunchi & Severgnini SNC Contributi Giupponi Milena Contributi Gotti Roberto Contributi Grimm Contributi H & H Contributi Imm.re Bonacina Contributi Imm.re R3 Contributi Impresa Milesi Geom. Sergio Srl Contributi I.V.I. SRL Contributi Mangilli Lianella Contributi Mondo Verde Snc di Bolis N. & C. Contributi Musitelli Luca Contributi Over Class Contributi Pelucchi Snc Contributi Pescheria Sala Contributi Preda Ileana Contributi Promozioni Confesercenti Contributi Quattordici srl Contributi Rino Magoni di Luciana Magoni & c. Snc Contributi Rota Valter Contributi Savà Barbara  Contributi Servalli Marco Paolo e C. sas Contributi Tiemme Consulting sas Contributi Travele20 Srl Contributi Vecchi Claudio Edoardo Contributi Pv Immobiliare Contributi Euromacchine srl Contributi Exteryo srl Richiesta di contatto

Le nuove misure in vigore dal 25 dicembre

Come disposto dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, a partire da sabato 25 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al 31 marzo 2022, vengono adottate nuove misure per contrastare la risalita dei contagi da Covid. obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia obbligo di indossare le mascherine FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso divieto di consumare cibi e bevande al cinema fino al 31 gennaio fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse obbligatorio il Super Green Pass anche per consumare al banco dei bar vietate le feste, anche in piazza e all’aperto è esteso il Super Green Pass dal 30 dicembre anche a piscine, palestre, centri termali e benessere La durata del Green Pass, a partire dal prossimo 1° febbraio 2022, è ridotta da 9 a 6 mesi.   Richiesta di contatto

SIAE proroga a tutto il 2022 gli accordi per i concerti

Il Consiglio di Gestione della SIAE, ha deliberato la proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo degli accordi con l’Associazione per la pubblica esecuzione musicale.  La decisione, che ricalca le proroghe degli ultimi mesi, considera che anche nell’anno in corso l’emergenza sanitariaha condizionato il prosieguo dei lavori.La proroga, anche questa volta, riguarda esclusivamente la disciplinanormativa e tariffaria prevista negli Accordi, mentre rimangono confermate le ordinarie scadenzedei pagamenti in base alle distinte tipologie di utilizzazione.Il Consiglio di Gestione ha deliberato inoltre di non apportare incrementi per l’anno 2022alla misura dei compensi per diritti di esecuzione musicale, che, pertanto, rimarranno invariati. Come previsto dagli Accordi, quindi, gli incrementi ISTAT registrati nel mese di settembre saranno accantonati. Richiesta di contatto

Assemblea nazionale Confesercenti 2021

Ripresa dei consumi più lenta, parità con le piattaforme di e-commerce tra i temi discussi Il nostro Presidente Antonio Terzi in delegazione a Roma all’Assemblea di Confesercenti 2021, occasione anche per celebrare i 50 anni dell’associazione. Abbiamo ascoltato la Presidente De Luise che ha parlato di una ripresa dei consumi più lenta, di parità con le piattaforme di e-commerce, di impoverimento delle famiglie, citando come esemplare il sacrificio, il senso di responsabilità e il contributo degli esercenti italiani per la tenuta del Paese in questi due anni di chiusure e riaperture. Rivedi qui la diretta: https://www.confesercenti.it/blog/confesercenti2021/

Mercatanti in Fiera, la 19 edizione dal 14 ottobre

Cento bancarelle da tutta Europa tornano ad arricchire Bergamo col gusto e le specialità gastronomiche internazionali e italiane.