Decreto Trasparenza, come comunicare il rapporto di lavoro, per quanto tempo e a quali contratti

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il “Decreto trasparenza” che tocca in particolare l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. In tutti questi casi il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni: identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità; luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; durata del periodo di prova, se previsto; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale). Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni: nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; – la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; – il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; – gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art.1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti: la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a
Nasce lo Sportello Energia. Martedì 20 settembre un webinar di presentazione

Insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica, nasce lo Sportello Energia, uno spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occuperà di: informare e formare le imprese associate sui temi legati all’energia; fornire alle imprese una consulenza per l’acquisizione di una strategia per l’efficientamento energetico; gestire le opportunità legate a risorse pubbliche finalizzate all’abbattimento costi energetici e agli investimenti di medio/lungo termine. Martedì 20 settembre alle ore 14.30 il nuovo Sportello Energia sarà presentato attraverso un webinar aperto a tutti gli interessati, introdotto da Antonio Terzi Presidente di Confesercenti. Il programma del webinar prevede: Scenari di mercato e interventi pubblici sul caro bollette – a cura di Federica Bassini Direttore di E-Fase Come incentivare le pratiche di risparmio ed efficienza energetica nella piccola impresa – Umberto Corna Senior Energy Manager di E-fase (Esperto certificato in Gestione Energetica). Il credito d’imposta e il ruolo dello sportello Energia – Stefania Giossi (Responsabile Servizi per le Imprese di Confesercenti Bergamo). PER ISCRIVERSI PER INFORMAZIONI: cescot@conf.bg.it Richiesta di contatto
Pausa estiva

I nostri uffici saranno chiusi da venerdì 12 a venerdì 26 agosto compresi. Confesercenti augura a tutti buone vacanze. Richiesta di contatto
Niente conformità per biliardino e flipper. La nuova determina

Biliardini, flipper ed altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici sono esclusi da verifiche di conformità e titoli autorizzatori. Rimane fermo l’obbligo del pagamento ISI. La conferma arriva da una determina de l’ADM, ripresa il 5 luglio scorso sul sito istituzio-nale e nella quale si comunica che, in attuazione dell’art 18-ter, l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha approvato nella stessa data, con determinazione del Direttore Generale n. 314538, l’elenco annuale degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A seguito di tale determinazione, gli apparecchi contenuti in tale elenco non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori, ma continuano ad essere soggetti al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972. Nell’elenco rientrano biliardini, flipper, tavoli da ping pong, dondolanti per bambini, juke box e tutti gli apparecchi che non prevedono vincita in denaro. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.L’installazione di tali apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubblici previsti dalla normativa. La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, dal 5 luglio, per gli apparecchi inseriti nell’elenco, non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Le autodichiarazioni per apparecchi non rientranti nell’elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati) continuano ad essere necessarie ed obbligatorie. A tali fini, la circolare dell’ADM n. 24, del 22 giugno (F.A.Q. sulla installazione di biliardini e riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni), chiarisce che i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono riaperti dal 27 giugno al 31 luglio 2022. Pertanto, fino a tale ultima data sarà possibile per tutti accedere al portale. Richiesta di contatto
Bonus 200 euro collaboratori domestici, colf e badanti

Per accedere al bonus sono richiesti alcuni requisiti: Per poter beneficiare del bonus, il rapporto di lavoro deve sussistere alla data del 18 maggio 2022 e da parte del lavoratore deve risultare attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps. Reddito: hanno diritto a questo contributo solamente coloro che hanno un reddito annuo – per i collaboratori domestici si fa riferimento al 2021 – entro i 35 mila euro lordi (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). È essenziale, poi, che i suddetti lavoratori al momento della domanda non risultino titolari di: – attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato, è l’Inps a erogare il bonus 200 euro agli aventi diritto. L’accredito non è automatico, in quanto gli interessati devono farne domanda. – La domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto, entro il 30 settembre 2022. – La richiesta può essere presentata in autonomia direttamente dall’area personale MyInps oppure attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per maggiori informazioni è possibile contattare EPASA – ITACO – Ente di Patronato (035 4207266 bg.bergamo@epasa-itaco.it) Richiesta di contatto
Visita medica preassuntiva per minori. La risposta di ATS

Aumentano le assunzioni di minori, per cui è necessaria una chiarificazione in merito all’obbligo della vista medica presuntiva, in assenza di Medico Competente aziendale (se fosse presente, le viste le deve fare il Medico Competente stesso). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha confermato la permanenza dell’obbligo a carico del Datore di lavoro di effettuare la visita medica per l’ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente. La questione è: «Quale medico debba effettuare tali visite?» ATS Bergamo risponde: «Il Ministero del Lavoro in risposta a specifico interpello (n.1866 del 19 luglio 2006 allegato) aveva già precisato: «… ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale». La struttura ospedaliera pubblica di medicina del lavoro (UOC Medicina del Lavoro) che nella nostra Provincia ha sede a Bergamo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, effettua tali prestazioni. Per le prenotazioni è attivo il numero 035/2674313 tutti i giorni (escluso festivi) dalle ore 10 alle ore 12. Le visite vengono effettuate al mattino e viene richiesto che i minori siano accompagnati da un genitore o altra persona delegata, muniti di documentazione sanitaria e cartellino delle vaccinazioni effettuate. Per maggiori informazioni è possibile contattare Davide Chiari (035 4207555 d.chiari@conf.bg.it) Richiesta di contatto
Regole Covid fino al 31 ottobre

Un piccolo vademecum da tenere presente per la stagione. Ecco cosa resta obbligatorio e cosa no: 1. Le mascherine non sono più obbligatorie anche se vivamente consigliate soprattutto se si lavora al chiuso o a distanza inferiore ad 1 metro. L’azienda deve rendere disponibili mascherine FFP2. Sono obbligatorie nel caso ci sia un persona con temperatura corporea maggiore di 37,5°C o ci siano persone fragili in base alla valutazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. 2. Restano in vigore tutti gli aspetti informativi per i lavoratori (bisogna mantenere appesi i cartelli informativi per i lavoratori sul COVID). 3. Si ribadisce che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (non è un obbligo) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 4. Restano in vigore pulizia giornaliera e sanificazione periodica con gli adeguati prodotti. 5. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria. 6. Restano in vigore i dispenser con gel sanificanti per le mani. 7. Deve essere contingentato l’accesso di persone a spazi e locali comuni quali mense, spogliatoi, ecc… Le testiere dei distributori di bevande e snack, le maniglie e in generale i locali vanno sanificati periodicamente. 8. Viene richiesto ancora di scaglionare l’entrata e l’uscita dei dipendenti al fine di evitare assembramenti. 9. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Inoltre occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 10. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. Richiesta di contatto
Dal 1 luglio la fatturazione elettronica diventa obbligatoria

La fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche. Due sono gli step previsti dall’art.18 del Dl 36/2022: obbligatorietà dal 1 luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25 mila euro; Per questi soggetti non si applicheranno sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La moratoria da sanzioni è valida per le operazioni relative al III Trimestre 2022. obbligatorietà dal 1 gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè coloro che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25 mila euro di ricavi o compensi. Dal 1 luglio 2022, vista l’abolizione del c.d. «estrometro» l’obbligo di fatturazione elettronica varrà anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (soggetti UE o extra UE). Richiesta di contatto
Contributi a fondo perduto per l’efficientamento energetico. Dal 15 giugno le domande

Regione Lombardia ha approvato la misura “Investimenti per la ripresa 2022 – Linea efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi”, finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese locali dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprire il contesto economico, proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. L’agevolazione si concretizza come un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili destinate all’efficientamento energetico. Il contributo massimo erogabile è pari a 30.000 euro mentre l’investimento minimo dev’essere di 4.000 euro. Per essere ammissibile, l’intervento di efficientamento energetico, dovrà essere corredato in fase di domanda dalla relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per la materia, redatta secondo il modello previsto dal Bando attuativo, che dettagli gli investimenti e/o soluzioni impiantistiche implementate che dovranno trovare riscontro nelle voci di spesa, con evidenza del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento di efficientamento realizzato. Saranno ammissibili (al netto dell’IVA) le seguenti spese: acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento; acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici; acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% dei precedenti punti 1 e 6 che costituiranno spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 8; altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui ai punti da 1 a 9. Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale relativa installazione (compresi montaggio e trasporto), mentre le spese sono ammissibili dal 26 aprile 2022 al 15 dicembre 2022 (farà fede la data di emissione della fattura). Le spese ammissibili dovranno: essere intestate al soggetto beneficiario; essere comprovate da fatture interamente quietanzate entro la data di presentazione della domanda, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi; essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. È ammissibile anche l’acquisto di attrezzature tecnologiche tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa le seguenti condizioni: obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione (se tale aspetto non è riportato sul contratto è obbligatorio presentare un’autocertificazione in tal senso); È ammissibile solo la quota capitale dei canoni pagati nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato nel periodo di ammissibilità delle spese.Non sarà invece ammesso l’acquisto di beni usati o il noleggio dei beni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite l’apposito portale messo a disposizione dall’Ente, a partire dalle ore 10:00 del 15 giugno 2022 fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2022.L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione, dovranno prevenire entro la data di chiusura dello sportello prevista, come anticipato, nel mese di dicembre 2022. Potranno presentare domanda le micro e piccole imprese che, dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino all’erogazione dello stesso, siano in possesso dei seguenti codice ATECO primario o secondario: G 47 Commercio al dettaglio; I 56 Attività dei servizi di ristorazione J 58 Attività editoriali; J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici; L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi; N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; P 85 Istruzione; R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento; S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; S 96 Altre attività di servizio alla persona; PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Mariarosa Quarenghi – 035.4207245 Bando Energia Commercio Richiesta di contatto
Buoni pasto: sistema distorto, giornata di mobilitazione delle imprese pronte al blocco del servizio

Per il prossimo 15 giugno, in accordo con ANCD Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIDA e Fipe Confcommercio, è stata organizzata una giornata di mobilitazione delle imprese della somministrazione e della distribuzione commerciale alimentare. L’obiettivo è sensibilizzare Governo, Consip e opinione pubblica sulle criticità legate alla gestione dei buoni pasto, un sistema dai costi ormai insostenibili per le imprese, cui viene imposta una ‘tassa occulta’ vicina al 30% del valore dei buoni stessi. Per protestare contro questa stortura e chiederne la correzione, il prossimo 15 giugno le imprese aderenti all’iniziativa non accetteranno buoni pasti per tutta la giornata. Un’azione di protesta che rappresenta il culmine della campagna di sensibilizzazione delle imprese, iniziata lo scorso 7 maggio con la Conferenza congiunta delle Associazioni firmatarie dell’iniziativa, mirata a chiedere una riforma del sistema di erogazione dei buoni che parta da due punti fondamentali: la salvaguardia del valore nominale dei titoli e la definizione di tempi certi di rimborso da parte delle società emettitrici. Antonio Terzi Presidente Confesercenti Bergamo sull’iniziativa che coinvolge molte associazioni di categoria: «Un moto di protesta trasversale per tutelare un importante servizio di cui beneficiano milioni di lavoratori, ma non più sostenibile dalle imprese che già stanno attraversando un periodo molto difficile. È importante che venga rispettato il valore nominale del ticket e che ci siano tempi certi per il rimborso dello stesso.» In allegato:– la locandina che i commercianti aderenti all’iniziativa esporranno all’interno e all’esterno dei locali delle imprese associate. Richiesta di contatto