LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia fiscale

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in materia fiscale, si rileva: RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI È previsto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della “nuova Sabatini”. Al riguardo si evidenzia che non è stata apportata nessuna modifica alla disciplina e, in estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. MISURE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI La disposizione prevede che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 ad un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; di un’imposta sostitutiva, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato. In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono da versare in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU BONIFICI E PROVVIGIONI A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, passa dall’8% all’11%. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE ED IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI “IVAFE” La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2024: l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa all’1,06 per cento; l’aliquota dell’IVAFE passa al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI Il provvedimento dispone che: i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; dal 1° luglio 2024 coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, potrà essere effettuata: dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. I dettagli normativi sono stati  pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”. Richiesta di contatto

LEGGE DI BILANCIO 2024: beni immobili e superbonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al  superbonus, si rileva: MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI È previsto che le disposizioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI La disposizione interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue: in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%); la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PLUSVALENZE DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È USUFRUITO DI SUPERBONUS La disposizione modifica il TUIR, in particolare agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, facendo rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. In particolare, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2024, qualora l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, venga rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Dalla predetta disposizione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Inoltre, la disposizione prevede che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese. MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI La disposizione prevede che le imprese tenute a registrarsi presso il Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per coprire i danni a fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature. Questa copertura deve riguardare i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. D.L. SUPERBONUS Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia A garanzia dei beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, è previsto che le stesse non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche. Sostanzialmente, per i lavori già avviati, solo i soggetti che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%. Inoltre, la disposizione stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Al riguardo, l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024. Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura La norma è volta a rimodulare la disciplina di deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2023. La nuova disposizione limita l’ambito della predetta deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi in data antecedente al 30 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche La disposizione è volta a rimodulare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare: Si è provveduto a rimodulare l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori,

LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia di lavoro

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, si rileva: FRINGE BENEFITS Per il 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR). Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.Tale regime tributario consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5% per il periodo d’imposta 2024 e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro. DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO Viene confermato sino al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori del comparto del turismo il trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate nei giorni festivi. CONGEDI PARENTALI L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese il riconoscimento, entro il sesto anno di vita, di un ulteriore mese di indennità pari al 60% (per il solo 2024 parimenti all’80%), in luogo dell’attuale 30%. Non varia la durata massima del congedo parentale. I dettagli normativi sono stati  pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”. Richiesta di contatto

Copertura sanitaria nel 2025 per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona. La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni compilare il form o telefonare al numero 035 4207249. Piano Sanitario Richiesta di contatto

Piano Sanitario 2024 riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2024 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute. Possono usufruire del piano sanitario: i titolari di impresa individuale, i soci di società, i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare, i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età. Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, alcune delle prestazioni coperte dal Piano Sanitario Soci Confesercenti e relativi massimali sono: Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso (fino a 500 euro annui); Denti: fino a 2.300 euro annui su implantologia, oltre a 50% delle spese sulla pulizia dentale annuale; Visite specialistiche (fino a 700 euro annui); Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione, come radiografie, TAC, ecografie, mammografie, etc (fino a 6.000 euro annui); Pacchetto maternità (fino a 1.000 euro annui); Ricoveri in istituti di cura per grandi interventi chirurgici (fino a 90.000 euro annui); Trattamenti riabilitativi (fino a 350 euro annui); Degenze presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (80 euro al giorno fino al 30° di ricovero, e 100 euro tra il 31° e il 100°). Scarica il riassunto del piano sanitario Compila il form se desideri ricevere maggiori informazioni o attivare il piano sanitario. Per la richiesta di maggiori informazioni e per l’attivazione del piano sanitario è possibile anche telefonare al numero 035 4207249. Richiesta di contatto

SIAE 2024 – Nuovo Accordo Intrattenimenti e rinnovo degli sconti per gli associati

Anche quest’anno i soci Confesercenti potranno beneficiare della convenzione che garantisce sconti sull’abbonamento a SIAE e SCF, presentando la documentazione necessaria entro il 29 febbraio. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE: Se sei socio Confesercenti Bergamo contatta la tua sede Confesercenti di riferimento oppure compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME DIVENTARE SOCIO CONFESERCENTI: Per aderire alla nostra Associazione, o richiedere ulteriori informazioni, compila il form e verrai ricontattato. __________________________________________ La SIAE – Società Italiana Autori ed Editori – tenuto conto della particolare congiuntura economica e di mercato, ha deliberato di limitare l’incremento al 2,5% delle tariffe per i diritti di esecuzione musicale per l’anno 2024 (nonostante l’indice ISTAT del mese di settembre preso a riferimento per l’adeguamento tariffario sia stato pari al 5,1%). Nuovo Accordo intrattenimenti senza ballo all’interno dei pubblici esercizi FIEPeT, in un’ottica di semplificazione dei criteri di determinazione del Diritto d’Autore e delle modalità di concessione delle licenze agli utilizzatori, ma anche per contrastare in modo efficace le utilizzazioni abusive di opere dell’ingegno, che provocano un grave danno all’intera filiera dello spettacolo ed alterano le regole della corretta concorrenza fra le imprese del settore, ha stipulato con SIAE un nuovo Accordo, che prevede una revisione del sistema tariffario per gli intrattenimenti senza ballo organizzati all’interno dei pubblici esercizi.Le regole sono applicabili dal prossimo 1° gennaio 2024 e sono caratterizzate da una significativa semplificazione degli adempimenti a carico degli utilizzatori.Nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più necessario dichiarare i corrispettivi conseguiti nel corso dell’evento: ciò dovrà farsi per i soli eventi con incassi lordi maggiori di 5.000 euro e per quelli in occasione del Capodanno. Sono, inoltre, previste riduzioni tariffarie per frequenza: 5% da 5 a 10 trattenimenti mensili; 10% da 11 a 15 trattenimenti mensili; 20% oltre i 15 trattenimenti mensili. SIAE ha comunicato a Confesercenti, ed altresì direttamente agli organizzatori di intrattenimenti che già abbiano richiesto permessi in passato, che dal 20 dicembre è già attivo, tra i servizi online, il Portale Music&Go, con il quale è possibile richiedere il permesso per gli eventi musicali dal vivo o con Deejay senza ballo, compreso il karaoke, per i quali non è previsto un biglietto di ingresso.La tariffa sarà determinata sulla base della superficie del locale e del volume d’affari complessivo. Una volta effettuato il pagamento online, il permesso SIAE sarà inviato via mail e il relativo Programma Musicale, da assegnare al Direttore d’Esecuzione, sarà disponibile sul Portale MioBorderò.Le esecuzioni musicali possono essere effettuate: dal vivo, con singoli esecutori o gruppi musicali; con strumento meccanico, con o senza DJ; anche in orari limitati rispetto alla normale apertura del locale, ed anche attraverso la diffusione di canali dedicati. Criteri per la determinazione dei compensi per diritto d’autore nei trattenimenti musicali senza ballo L’importo del compenso base per ciascun trattenimento è stabilito in funzione: della superficie di somministrazione del locale del volume d’affari (totale degli incassi annui, per anno solare, generati nel singolo locale nel quale avvengono i trattenimenti musicali quale risulta dalla relativa documentazione contabile e fiscale) conseguito dall’esercente nell’anno solare precedente. Detto importo sarà corrisposto all’atto della richiesta del Permesso e sarà assoggettato a riduzione, maggiorazioni e conguaglio In fase di prima applicazione dell’Accordo, è esclusa dal calcolo dei metri quadri l’area delimitata esterna all’esercizio, dunque quella relativa ai “dehors”, e cioè l’area di pertinenza del locale di pubblico esercizio per la quale è necessaria specifica autorizzazione amministrativa per l’occupazione del suolo pubblico. L’organizzatore è tenuto a dichiarare a SIAE, all’atto del rilascio del Permesso, i parametri necessari alla determinazione del compenso base. In caso di omessa dichiarazione, il compenso sarà calcolato considerando gli importi della fascia più elevata. Ai fini della verifica di quanto dichiarato, SIAE si riserva di acquisire la documentazione comprovante la superficie di somministrazione dell’esercizio e il volume d’affari conseguito nel corso dell’anno solare precedente (es: corrispettivi, dichiarazione I.V.A, modelli ISA, ecc.). In caso di difformità, SIAE procederà al recupero degli importi dovuti per gli eventi già realizzati dal 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il controllo, maggiorati delle penali previste dalle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti. Riduzioni: In caso di esecuzioni con strumento meccanico senza attività di animazione o senza DJ, i compensi sono ridotti del 30%. Maggiorazioni:– Per i trattenimenti allestiti in particolari festività quali: Festa della Donna, San Valentino, Carnevale (sabato, martedì e Giovedì Grasso), Ferragosto (14 e 15 agosto) e Halloween, indipendentemente dalle modalità di esecuzione e dalla presenza o meno di attività di animazione, i compensi indicati sono aumentati del 50%.– Per i trattenimenti organizzati dai pubblici esercizi in spazi all’aperto non delimitati, e quindi diversi dai “dehors” (aree di pertinenza del locale di pubblico esercizio, per le quali è necessaria specifica autorizzazione amministrativa per l’occupazione del suolo pubblico), indipendentemente dalle modalità di esecuzione e dalla presenza o meno di attività di animazione, i compensi indicati sono aumentati del 50%. Detta maggiorazione è cumulabile con quella indicata al precedente punto. Il compenso per Diritto d’Autore è corrisposto anticipatamente all’atto della richiesta del permesso. ConguaglioQualora gli incassi lordi per la somministrazione di alimenti e bevande percepiti in occasione dell’evento siano complessivamente superiori a 5 mila euro, il compenso dovuto sarà quantificato applicando sul totale degli incassi lordi abbattuti del 50%, l’aliquota propria dei trattenimenti musicali come indicata nelle Condizioni Particolari del Permesso e pubblicata sul sito SIAE (www.siae.it).Inoltre, in caso di ulteriori introiti comunque derivanti dall’organizzazione dell’Evento, diversi dagli incassi conseguiti per la somministrazione di alimenti e bevande (es. contributi,sponsorizzazioni, diritti di ripresa tv), è dovuto un ulteriore compenso determinato sulla base della normativa generale prevista per gli spettacoli e trattenimenti musicali pubblicata sul sito SIAE. In tali casi l’organizzatore dovrà corrispondere a SIAE la differenza tra gli importi dei compensi come sopra determinati e l’importo del compenso base già corrisposto. In caso di difformità SIAE procederà al recupero degli importi dovuti maggiorati delle penali previste dalle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti. Nel caso in cui i corrispettivi derivanti

ATS Bergamo. Nota sull’aumento delle sindromi respiratorie.

ATS segnala che si sta registrando un aumento delle sindromi respiratorie nella popolazione del territorio di Bergamo con un trend in crescita prossimo ad un livello epidemico di intensità alta. Concorrono alla circolazione dei diversi patogeni, tra cui virus influenzali e il Sars Cov2, e quindi all’aumento dei casi, sia le temperature basse della stagione invernale sia la maggiore permanenza in luoghi chiusi. Si ritiene pertanto opportuno, in un’ottica di protezione individuale e di salute collettiva, richiamare l’importanza delle misure di prevenzione atte a ridurre il rischio di contagio, in particolare si raccomanda di: – rimanere al domicilio in presenza di sintomi respiratori febbrili, informando il proprio medico curante;– in caso di infezione accertata da Covid-19, pur non esistendo l’obbligo di isolamento secondo la normativa vigente, è fortemente raccomandato di rimanere a casa avendo cura di utilizzare la mascherina nelle occasioni di contatto con altre persone;– considerare l’utilizzo della mascherina, obbligatorio solo in alcuni contesti sanitari e sociosanitari, come un presidio essenziale di protezione individuale soprattutto per coloro che per età o patologie di base sono più vulnerabili al rischio di contagio e di gravi complicanze.– applicare le precauzioni di “igiene respiratoria”: proteggere naso e bocca in occasione di starnuti o tosse utilizzando fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani;– igienizzare frequentemente le mani: i virus respiratori si diffondono anche toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate;– Applicare frequentemente l’areazione degli ambienti di vita e il controllo del microclima Accanto alle misure sopra elencate, è necessario ribadire l’importanza delle vaccinazioni, che rimangono il principale strumento di prevenzione per arginare influenza e Covid19. Dal 20 novembre l’offerta vaccinale è stata estesa a tutta la popolazione oltre alle persone più fragili.Le vaccinazioni vengono erogate su prenotazione, collegandosi ai seguenti link:Regione Lombardia – vaccinazione antinfluenzaleRegione Lombardia – vaccinazione anti covid19 Entrambi i vaccini possono essere somministrati nella stessa seduta o a qualunque distanza di tempo e riceverli entrambi rappresenta un beneficio aggiuntivo in termini di protezione.Pertanto si invita a diffondere ai lavoratori afferenti alle vostre imprese le seguenti indicazioni, nella consapevolezza che adottare semplici precauzioni comportamentali e aderire alle vaccinazioni consentirebbe di affrontare con maggiore serenità le prossime settimane riducendo il rischio che l’incremento dei contatti sociali connessi al periodo di festività possa determinare un ulteriore fattore di moltiplicazione dei contagi. Richiesta di contatto

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI. Chi è obbligato ad iscriversi? Produttori di rifiuti pericolosi Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti da enti o imprese produttori con più di dieci dipendenti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Quando? a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti; a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Per le aziende del settore “Commercio e Turismo” l’iscrizione è obbligatoria solo se producono rifiuti pericolosi Per le aziende nel settore “artigianale/industriale o del trattamento di rifiuti – di potabilizzazione delle acque/trattamento acque reflue – di pulizie fosse e fognature – generare rifiuti da abbattimento fumi” l’iscrizione è obbligatoria se si hanno più di 10 dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto prodotto.   Per chi avesse richieste di chiarimento in merito: Davide Chiari Tel. 035 4207555 Email: d.chiari@conf.bg.it Richiesta di contatto

Codice meccanografico per esportatori

Entro il 31/12 di ogni anno le imprese titolari di un numero meccanografico devono convalidare la propria posizione aggiornando i dati dichiarati. Il codice meccanografico va richiesto dagli esportatori abituali o dagli operatori che effettuano importazioni od esportazioni fuori dall’UE di importo annuo superiore ad euro 12.500. Qualora l’impresa non effettui la convalida annuale, la Camera di Commercio sospende la validità del codice meccanografico assegnato. Le imprese che non operano più con l’estero in modo abituale devono presentare, con le medesime modalità della convalida, la richiesta telematica di cancellazione del numero meccanografico, in esenzione dal pagamento di diritti di segreteria. Per chi avesse richieste di chiarimento in merito: Mariarosa Quarenghi Tel. 035 4207245 Email: m.quarenghi@conf.bg.it Richiesta di contatto

Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2022

La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro. Attenzione quindi perché a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro; oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta: Elenco aiuti e contributi 1 Elenco aiuti e contributi 2 Elenco aiuti e contributi 3 Bortolotti Salumi CMB Carburanti Promozioni Confesercenti     Richiesta di contatto