Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici

Entro il 31 dicembre, sul proprio sito internet aziendale, è obbligatorio pubblicare l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A stabilirlo è la legge 124/2017 (commi da 125 a 129) e il successivo “Decreto Riaperture”. I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);società di persone (Snc, Sas);ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);società cooperative (incluse le cooperative sociali).Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Sono esclusi i liberi professionisti. Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato di importo complessivo superiore a 10.000 €.Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 €, tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020.– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020. Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021), non va pubblicato alla scadenza del 31/12/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo. Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);– data di incasso;– causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2022 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Confesercenti mette a disposizione una pagina web per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.Le imprese associate a Confesercenti Bergamo che siano interessate possono scaricare l’apposito modello DA QUI ed inviarlo compilato all’indirizzo mail Confesercenti info@conf.bg.it Le imprese la cui contabilità è gestita da Confesercenti Bergamo non dovranno fare nulla perchè Confesercenti sta già provvedendo alla comunicazione. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta: Elenco clienti che hanno solo RNA Elenco società che hanno ricevuto contributi nel 2020 Contributi Acquaroli Sas Contributi 1921 Balden Di Tentori Pierluisa & C. Snc Contributi Benigni Ezio Contributi Bitetti Gianluigi Contributi Bonfanti Nadia Contributi Breviario Massimo Contributi Cmb Carburanti Milesi Bergamo Srl Contributi C.V.C. SRL Contributi Da Luca Bar Trattoria di Cavalleri Luca e C Snc Contributi Duec di Cattaneo Francesca & Caponnetto Andrea SNC Contributi F. lli Ratti Contributi F.lli Sciacovelli Sas Contributi Gioia di Castagna Sergio e C. SNC Contributi Gior-gia Contributi Giunchi & Severgnini SNC Contributi Giupponi Milena Contributi Gotti Roberto Contributi Grimm Contributi H & H Contributi Imm.re Bonacina Contributi Imm.re R3 Contributi Impresa Milesi Geom. Sergio Srl Contributi I.V.I. SRL Contributi Mangilli Lianella Contributi Mondo Verde Snc di Bolis N. & C. Contributi Musitelli Luca Contributi Over Class Contributi Pelucchi Snc Contributi Pescheria Sala Contributi Preda Ileana Contributi Promozioni Confesercenti Contributi Quattordici srl Contributi Rino Magoni di Luciana Magoni & c. Snc Contributi Rota Valter Contributi Savà Barbara Contributi Servalli Marco Paolo e C. sas Contributi Tiemme Consulting sas Contributi Travele20 Srl Contributi Vecchi Claudio Edoardo Contributi Pv Immobiliare Contributi Euromacchine srl Contributi Exteryo srl Richiesta di contatto
Le nuove misure in vigore dal 25 dicembre

Come disposto dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, a partire da sabato 25 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al 31 marzo 2022, vengono adottate nuove misure per contrastare la risalita dei contagi da Covid. obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia obbligo di indossare le mascherine FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso divieto di consumare cibi e bevande al cinema fino al 31 gennaio fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse obbligatorio il Super Green Pass anche per consumare al banco dei bar vietate le feste, anche in piazza e all’aperto è esteso il Super Green Pass dal 30 dicembre anche a piscine, palestre, centri termali e benessere La durata del Green Pass, a partire dal prossimo 1° febbraio 2022, è ridotta da 9 a 6 mesi. Richiesta di contatto
SIAE proroga a tutto il 2022 gli accordi per i concerti

Il Consiglio di Gestione della SIAE, ha deliberato la proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo degli accordi con l’Associazione per la pubblica esecuzione musicale. La decisione, che ricalca le proroghe degli ultimi mesi, considera che anche nell’anno in corso l’emergenza sanitariaha condizionato il prosieguo dei lavori.La proroga, anche questa volta, riguarda esclusivamente la disciplinanormativa e tariffaria prevista negli Accordi, mentre rimangono confermate le ordinarie scadenzedei pagamenti in base alle distinte tipologie di utilizzazione.Il Consiglio di Gestione ha deliberato inoltre di non apportare incrementi per l’anno 2022alla misura dei compensi per diritti di esecuzione musicale, che, pertanto, rimarranno invariati. Come previsto dagli Accordi, quindi, gli incrementi ISTAT registrati nel mese di settembre saranno accantonati. Richiesta di contatto
Sicurezza sul lavoro, cambia il Testo Unico

Il Decreto legge 146, meglio noto come “decreto fiscale”, ha apportato alcune modifiche molto importanti al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Non si tratta solo di modifiche, ma di una vera e propria riforma strutturale, che riorganizza e amplia i sistemi di controllo e vigilanza, estendendo la possibilità di azione dell’Ispettorato del lavoro dai soli cantieri a tutti i settori di attività, prevedendo anche la possibilità di sospensione della singola attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. In particolare si segnalano alcune violazioni: Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Mancata formazione ed addestramento per ciascun lavoratore Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Il Decreto Legge prevede anche la possibilità della sospensione dell’attività quando si attesta che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che i poteri di sospensione sono attribuiti anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Richiesta di contatto
Super Green Pass dal 6 dicembre: cosa cambia?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo – spiega il Governo in una nota – prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti: obbligo vaccinale e terza dose; estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del Green Pass rafforzato; rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. 1. Obbligo vaccinale e terza doseIl decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. 2. Obbligo nuove categorieInoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:• personale amministrativo della sanità• docenti e personale amministrativo della scuola• militari• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.3. Green PassIl testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti • Spettacoli• Spettatori di eventi sportivi• Ristorazione al chiuso• Feste e discoteche• Cerimonie pubbliche In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. CLICCA QUI PER CONSULTARE LA TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” 4. Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazioneSarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:• è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;• aprirà da subito la terza dose per gli under 40;• se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni. Richiesta di contatto
Green Pass sui luoghi di lavoro: ultimi aggiornamenti

Il 20 novembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 19 novembre 2021, n. 165 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 127 del 2021. Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in esame, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Legge 19 novembre 2021, n. 165 – G.U. 20 novembre 2021, n. 277). Dopo il voto di fiducia del Senato, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. La legge, intervenendo ulteriormente sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 che ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, introduce alcune misure importanti volte a rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del certificato verde. Di seguito le principali novità introdotte: VALIDITÀ’ GREEN PASS: il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi, porti ad una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata. LAVORO SOMMINISTRATO: in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro. SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE: Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza). Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perché privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde. SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni. CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ’: nonostante le perplessità e la segnalazione al parlamento da parte del Garante per la privacy, viene previsto che i dipendenti possano, su base volontaria, « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato Richiesta di contatto
Contributi per nuove imprese e autoimprenditorialità

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono Nuova impresa, una misura finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità, quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. CHI PUÒ PARTECIPARE Possono accedere le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori che aprono una nuova attività – sede legale e operativa – in Lombardia dopo il 26 luglio 2021, data di approvazione della delibera di Giunta regionale 5090/2021. Più nello specifico, possono accedere ai contributi le MPMI che hanno i codici ATECO primari elencati nell’Appendice 1 al bando. Oltre a tali categorie possono accedere al contributo anche le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. Per nuova attività si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall’attribuzione del codice fiscale / Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e non derivante da trasformazione di impresa esistente. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti. DOTAZIONE FINANZIARIA € 4.000.000,00 di risorse di Regione Lombardia. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno € 5.000 euro, e comunque nel limite massimo di € 10.000 per impresa. Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute e quietanziate successivamente al 26 luglio 2021 (data di approvazione dei criteri del Bando con delibera di Giunta regionale 5090/2021) ed entro la data di presentazione della domanda. COME PARTECIPARE Le domande devono essere trasmesse attraverso l’apposito portale messo a disposizione dall’Ente dalle ore 14.30 del 1° dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello (20 dicembre 2021). Richiesta di contatto
Dal 15 ottobre green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che introduce misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione della certificazione verde Covid 19.
Istat, Confesercenti: pandemia spazza via i lavoratori autonomi. Forte attenzione a Bergamo per la tenuta delle attività di alloggio, ristorazione, commercio e intrattenimento

La pandemia spazza via il lavoro autonomo, nonostante la lieve ripresa congiunturale dell’occupazione.
“Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”. Nella giornata della mobilitazione nazionale, Confesercenti Bergamo incontra il Prefetto

Un accorato appello per rivendicare unanimemente un “decreto imprese” con sostegni adeguati, credito immediato, vantaggi fiscali a favore delle piccole imprese e dei lavoratori e un piano concreto per tornare a lavorare subito in sicurezza.