Bando 2025 sostituzione veicoli inquinanti per Micro, Piccole e Medie Imprese

bando sostituzione veicoli inquinanti

Fino al 30 settembre 2025 è possibile presentare la domanda per gli incentivi regionali per il rinnovo dei veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone. I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. I veicoli da rottamare sono gli euro 2 a benzina e/o a gas e i diesel fino ad Euro 5/V incluso. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo, a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati di proprietà dell’impresa stessa. Il veicolo da rottamare deve essere intestato all’impresa che richiede il contributo da almeno 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero. La rottamazione deve essere successiva alla data di apertura del bando attuativo e i veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli. La dotazione finanziaria complessiva è di 2.970.000 euro per il 2025. Le domande di contributo devono essere presentate tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it a partire dalle ore 10.00 del 2 dicembre 2024 fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2025. Solo in caso di acquisto di e-cargo bike non c’è l’obbligo di rottamazione, ma il contributo viene ridotto. Per accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere micro o piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; essere iscritte e attive al Registro Imprese;avere sede operativa in Lombardia; non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (UE) 2023/2831; non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente; essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento De minimis. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli per il trasporto di persone destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea, incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente. L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Per maggiori informazioni o per assistenza nella presentazione della domanda, vi invitiamo a compilare il form sottostante.

Bando Nuova Impresa 2025

Unioncamere Lombardia ha approvato i criteri dell’edizione 2025 del bando Nuova impresa (Determinazione del Direttore operativo n. 211 del 16 dicembre 2024.). Le domande possono essere presentate su webtelemaco.infocamere.it fino al 15 gennaio 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria. Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. CHI PUÒ PARTECIPARE: MPMI che abbiano i seguenti requisiti: hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°giugno 2024 e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà stabilita dal bando attuativosono iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Lavoratori autonomi con partita IVA individuale che abbiano i seguenti requisiti: non sono iscritti al Registro delle impresehanno domicilio fiscale in Lombardiahanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia e hanno partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2025 Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva: non iscritti al Registro delle Impreseche hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data di presentazione della domanda che hanno il domicilio fiscale in Lombardia DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva, inizialmente di 4.976.027 euro, è stata ampliata a 10.524.194 euro CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro.I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, dalla data di attribuzione della partita IVA fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso entro il 31 dicembre 2025. Ogni impresa o professionista può presentare esclusivamente una sola domanda di agevolazione. COME PARTECIPARE L’impresa può presentare domanda di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l’investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. L’istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate è effettuata da Unioncamere Lombardia. Per richiedere ulteriori informazioni e partecipare al bando, contatta gli uffici Confesercenti ai numeri: 035 4207244 – 035 4207271

SIAE 2025 – Nuovo Accordo Intrattenimenti e Sconti per gli associati

Grazie alla convenzione tra Confesercenti e SIAE, aumenta fino al 27% la percentuale di sconto a favore dei soci che hanno rinnovato la tessera 2025. Confesercenti si impegna con costanza nella promozione della cultura del diritto d’autore, attraverso iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con Siae. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE: Se sei socio Confesercenti Bergamo contatta la tua sede Confesercenti di riferimento oppure compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME DIVENTARE SOCIO CONFESERCENTI: Per aderire alla nostra Associazione, o richiedere ulteriori informazioni, compila il form e verrai ricontattato. __________________________________________ SIAE, Sezione Accordi Autori, ci ha comunicato le nuove Tariffe 2025 (in allegato) per le imprese utilizzatrici di Musica d’ambiente, facendo presente che le stesse sono state incrementate, in riferimento all’indice ISTAT, dello 0,6% Alle medesime tariffe saranno applicate, come di consueto, le riduzioni che spettano agli associati Confesercenti, semprechè i medesimi rispettino le date di scadenza previste per i pagamenti. Le riduzioni sono correlate all’avvenuto rinnovo dell’iscrizione con CONFESERCENTI e/o con le Federazioni di categoria AIGO, ASSOCAMPING, ASSOHOTEL, FIBA, FIEPET, FISMO. In relazione a tali impegni presi da Confesercenti, agli associati spetta una riduzione rispetto alle tariffe di base del 27%, maggiore, per la quasi totalità dei soggetti interessati, rispetto alle percentuali di sconto già spettanti in passato. Tariffe SIAE 2025 Contattaci subito per usufruire dello sconto SIAE. __________________________________________ Dal 1° dicembre 2024, SIAE ha introdotto nuove clausole negoziali volte a sanzionare l’inadempimento costituito dall’utilizzazione del repertorio amministrato senza la preventiva richiesta di licenza (c.d. utilizzazioni abusive). L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del lavoro creativo, cercando di contrastare gli indebiti vantaggi ottenuti da coloro che, agendo contra legem, fruiscono delle opere senza corrispondere i proventidovuti. Le nuove clausole penali per gli eventi abusivi si applicheranno sia per le utilizzazioni di Musica d’ambiente sia per gli eventi (trattenimenti), e prevedono sia riduzioni per chi effettua tempestivamente il pagamento delle somme dovute sia, viceversa, maggiorazioni correlate al numero di utilizzazioni abusive riscontrate. Per ogni utilizzazione abusiva constatata, sia per eventi di spettacolo e intrattenimento che per la Musica d’Ambiente, sono dovuti i seguenti importi:• Penali: 30% dell’importo dovuto per Diritto d’autore.• Spese di istruttoria: importo fisso di 75 euro (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito. Penali progressiveSolo per gli eventi di spettacolo e trattenimento sono previste penali progressive in caso di più eventi abusivi constatati nell’arco di 365 giorni.Per ogni evento abusivo successivo al primo, l’organizzatore sarà tenuto a corrispondere una penale progressiva secondo il seguente schema:– 50% sul secondo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 30% (o 15% o 20% a seconda della data di pagamento) e non sono trascorsi almeno 365 giorni dalla precedente violazione;– 100% sul terzo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 50% e se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente tre eventi abusivi;– 200% sul quarto evento abusivo e successivi, se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente 4 o più eventi abusivi. __________________________________________ Nuove Tariffe 2025 SCF – Diritti connessi SCF, la principale Collecting di riferimento nell’industria discografica per la raccolta e la distribuzione dei diritti connessi, ci ha trasmesso le nuove Tariffe 2025, che verranno riscosse direttamente o per il tramite di SIAE (a seconda dell’accordo in essere).Con la stessa comunicazione, SCF ha fatto sapere che le Tariffe sono state aggiornate alla luce della variazione dell’indice ISTAT e che, a seguito della mancata conferma del mandato conferitofino al 2024 dall’organismo di gestione collettiva AFI – Associazione Fonografici Italiani, SCF ha deliberato una riduzione delle tariffe del proprio listino per la competenza 2025 in misura pari al 1%(un per cento), così da riflettere la suddetta variazione di rappresentatività. Agli importi riportati vanno applicate le riduzioni per gli associati previste dalle Convenzioni in essere con CONFESERCENTI e/o con le relative Federazioni di Categoria (nella percentuale caso per caso indicata). Le tariffe sono comprensive dei compensi spettanti agli AIE (artisti interpreti ed esecutori), riscossi sempre direttamente da SCF o per il tramite di SIAE sulla base di apposito mandato.Le Tariffe riguardano: ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI (scadenza 28 febbraio) PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, ETC.) (scadenza 31 maggio) STABILIMENTI BALNEARI (nessuna scadenza) ACCONCIATORI ED ESTETISTI (scadenza 31 maggio) DISCOTECHE- TRATTENIMENTI DANZANTI/BALLO (nessuna scadenza) DISCOPUB – TRATTENIMENTI MUSICALI/CONCERTINI (nessuna scadenza) STRUTTURE RICETTIVE (scadenza 31 maggio) CAMPEGGI (tutto l’anno) Tariffe SCF 2025

Chiarito il regime sanzionatorio per la Patente a punti

Con la Circolare 9326 del 9 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito il regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti. In particolare: Per le aziende/lavoratori autonomi che dovessero operare nei cantieri privi di patente a crediti o con crediti inferiori a 15 è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro. Inoltre, con riguardo all’impossibilità di eseguire i lavori in caso di patente con punteggio inferiore a 15, l’INL precisa la possibilità di completare le attività oggetto di appalto o subappalto laddove i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, ma nei soli casi in cui la riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima sia intervenuta successivamente all’avvio dei lavori.   Per i committenti/responsabili dei lavori che non procedessero a verificare il possesso della patente (o documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (compreso nei casi di subappalto) è prevista la sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 157 (da 711,92 a 2.562,91 euro). Sul punto l’INL fornisce alcuni importanti chiarimenti ed in particolare precisa che la sanzione di cui si tratta: 1) si applica solo nei casi di lavori affidati dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti ovvero dopo il 1° ottobre 2024; 2) non trova applicazione laddove il requisito della patente venisse meno successivamente all’affidamento a causa di sospensione, revoca o sopravvenuta riduzione del punteggio sotto i 15 punti; 3) si applica indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi interessati dalla mancata verifica della patente a crediti. Si ricorda agli interessati che è operativo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accessibile con SPID o CIE, per la richiesta della Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano attività all’interno di cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi:
 1) chi effettua mera fornitura di materiale
 2) chi presta attività intellettuale 3) titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria I requisiti necessari all’ottenimento della patente a crediti sono i seguenti:• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;• adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;• possesso della certificazione della regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente. Per l’ottenimento della Patente è necessario presentare domanda presso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dall’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il credito iniziale riconosciuto a tutti i richiedenti è pari a 30 crediti, a cui si possono aggiungere:1) ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuiti nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomi2) ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza. Il committente e il titolare della patente potranno subire sanzioni e l’accesso in cantiere sarà vietato senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti.In caso di infortuni gravi o mortali la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o revocata nei casi in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Per consulenza e assistenza per la presentazione della pratica: Davide Chiari – Resp. Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare E-mail: d.chiari@conf.bg.it Tel. 035 4207555

12^ Festa del Cioccolato di Bergamo

Dal 23 al 26 gennaio torna sul Sentierone l’appuntamento che richiama i maestri cioccolatieri d’Italia e d’Europa. La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 12^ edizione della Festa del Cioccolato arriva sul Sentierone, dal 23 al 26 gennaio. L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a scoprire creazioni artigianali uniche e una novità d’eccezione: un pasticcere in arrivo da Modica. Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, dove sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. In arrivo 25 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Gorizia, Padova, Firenze, Pistoia, Perugia, Reggio Calabria. Non solo, per la prima volta arriverà a Bergamo anche il cioccolato siciliano per eccellenza, quello di Modica, vera e propria peculiarità italiana. Come da tradizione, non mancheranno nemmeno le presenze europee, con i cioccolatini dal Belgio e i dolci tipici ungheresi. Fondente, al latte, bianco, aromatizzato, speziato, gianduja, il cacao sarà protagonista in ogni gusto e forma, filo conduttore di un lungo fine settimana che ospiterà anche la cena solidale alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana, la “notte nera” con gli stand aperti fino a tardi e una nuova iconica opera firmata dalla scultore Bruno Manenti. A partire da giovedì 23 gennaio gli stand saranno aperti dalle ore 9.00, ma l’inaugurazione è prevista alle 16.00, con la creazione della maxi tavoletta di cioccolato. Un momento di condivisione del gusto che darà ufficialmente il via a questa nuova edizione della Festa del Cioccolato. Il programma: Giovedì 23 gennaio alle ore 16.00 il momento inaugurale con il tradizionale taglio della tavoletta di cioccolato. Una tavola lunga 20 metri, realizzata partendo dal cioccolato caldo temperato, che sarà tagliata in cubetti e offerta a tutti i presenti. Venerdì 24 gennaio alle 20.30 il cioccolato sarà protagonista dell’ormai abituale cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta. In tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato “Da Vittorio”. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza. Sabato 25 gennaio la “Notte Nera”, una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 22.00 per proporre degustazioni di cioccolata calda e tutta la magia delle loro creazioni. Domenica 26 gennaio lo scultore Bruno Manenti sarà all’opera per realizzare la tradizionale scultura di cioccolata dedicata alla città, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg. Orari: Apertura: 9.00 – 19.00Sabato 25 gennaio fino alle 22.00

Milleproroghe, posticipate scadenze per contratti e assicurazioni

Segnaliamo due scadenze in materia di contratti e assicurazioni che sono contenute nel decreto Milleproroghe, approdato a dicembre in Consiglio dei ministri. La proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. La misura, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Gli orari degli uffici durante le feste natalizie

Durante le festività natalizie Confesercenti Bergamo chiude i propri uffici da martedì 24 a giovedì 26 dicembre compresi, martedì 31 dicembre, mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio. Ricordiamo che il venerdì gli uffici seguono il consueto orario di apertura dalle 8.30 alle 12.30 Richiesta di contatto

Copertura sanitaria nel 2025 per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona. La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre 2025. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni compilare il form o telefonare al numero 035 4207249. Piano Sanitario Richiesta di contatto

Piano Sanitario 2025 riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2025 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute.Possono usufruire del piano sanitario: i titolari di impresa individuale, i soci di società, i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare, i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età. Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, alcune delle prestazioni coperte dal Piano Sanitario Soci Confesercenti e relativi massimali sono: Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso (fino a 500 euro annui); Denti: fino a 2.300 euro annui su implantologia, oltre a 50% delle spese sulla pulizia dentale annuale; Visite specialistiche (fino a 700 euro annui); Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione, come radiografie, TAC, ecografie, mammografie, etc (fino a 6.000 euro annui); Pacchetto maternità (fino a 1.000 euro annui); Ricoveri in istituti di cura per grandi interventi chirurgici (fino a 90.000 euro annui); Trattamenti riabilitativi (fino a 350 euro annui); Degenze presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (80 euro al giorno fino al 30° di ricovero, e 100 euro tra il 31° e il 100°). Scarica il riassunto del piano sanitario Compila il form se desideri ricevere maggiori informazioni o attivare il piano sanitario. Per la richiesta di maggiori informazioni e per l’attivazione del piano sanitario è possibile anche telefonare al numero 035 4207249. Richiesta di contatto

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA)

Riaperta fino al 12.12.2024 l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (solo per i soggetti ISA) Il concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, permette di fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. La riapertura delle adesioni riguarda i soggetti che applicano gli ISA, sono invece esclusi i contribuenti a regime forfettario. Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”) non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a 5 mila euro. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024). Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, altre cause di esclusione sono: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’aver ricevuto condanne per reati tributari, aver appena iniziato l’attività, aver realizzato fusioni o scissioni e altri casi specifici da verificare con il proprio commercialista. In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati: forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024. delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.L’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. In particolare, vanno aggiunte o sottratte al reddito stimato le seguenti componenti: plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; utili o perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in società di capitali in regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti da società di capitali e altri enti soggetti ad IRES. Il risultato così ottenuto costituirà il reddito imponibile. In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000 euro. Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). L’accettazione della proposta vincola anche i soci e gli associati. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore pro­posta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Fermo restando l’obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a: presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP; rispettare gli ordinari obblighi contabili; effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli. Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario. L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra: il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato; il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023). Per i soggetti che applicano gli ISA, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare: per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%; per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%; per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%. Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando: durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario); sia cessata l’attività; vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure