Indennità una tantum 200 euro per autonomi e professionisti

Fino al 30 novembre è possibile richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022.   Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro. Per tutti coloro che hanno la contabilità in Confesercenti sono già in atto le verifiche dei limiti reddituali e le comunicazioni necessarie.  Richiesta di contatto

Sportello Energia. Orari e giorni per accedere al servizio

Sportello Energia è il nuovo spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Lo Sportello Energia sarà aperto i giorni – 8 Novembre dalle ore 13.30 alle ore 17.30– 15 Novembre dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occupa di: Analizzare le bollette e stimare la spesa energetica Essere supportati nel confronto di offerte Ricevere informazioni su bandi e contributi  Per accedervi occorre essere in regola con la quota associativa 2022 e scrivere una mail a s.manenti@conf.bg.it indicando, oltre al vostro nome e cognome, numero di telefono, l’argomento di interesse e il giorno prescelto. Verrete ricontattati per l’appuntamento. Per rendere efficace l’analisi dei consumi energetici è necessario presentarsi con le bollette dettagliate. Lo sportello è stato creato insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica.  Richiesta di contatto

Novità in materia di antincendio dal 4 ottobre

Dal 4 ottobre 2022 entra in vigore – ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che sostituisce il DM 10/03/98. Questo decreto introduce importanti novità anche per le nostre attività. In particolare l’obbligo della predisposizione del piano d’emergenzaIl Piano d’Emergenza è un documento scritto che raccoglie le procedure operative specifiche da applicarsi in caso di incendio, ma anche in caso di altre emergenze quali allagamento, black out o terremoto. Le aziende devono predisporre il Piano d’emergenza quando: nel luogo di lavoro sono occupati almeno dieci lavoratori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico è prevista una presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori  i luoghi di lavoro rientrano nell’obbligo di Certificato Prevenzione Incendio/SCIA VV.F (allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) Il Piano d’emergenza è lo strumento necessario per l’effettuazione obbligatoria di esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Tali esercitazioni devono essere verbalizzate in maniera scritta. Se l’attività non rientra in queste casistiche, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Idoneità tecnica degli addetti antincendio Gli addetti antincendio operanti in alcune realtà ritenute a rischio significativo, dopo il Corso antincendio devono ottenere l’Attestato di Idoneità Tecnica, sostenendo un esame presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Queste realtà sono individuate nell’Allegato IV al decreto di cui si riporta un estratto:[….]– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;– attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;– alberghi con oltre 100 posti letto; – campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;– strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; -locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.[….] SanzioniSono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del Datore di Lavoro al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, In caso di assenza del Piano d’Emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività.  Per la redazione del Piano di emergenza le aziende iscritte all’Ente Bilaterale di Confesercenti possono usufruire di rimborso della spesa fino a un massimo di 600 euro. Richiesta di contatto

Nuova Convenzione per il noleggio a lungo termine

Confesercenti Bergamo e Rota Motori, partner operativo e subagente UnipolRental, hanno stipulato una nuova convenzione per il noleggio a lungo termine di autoveicoli. I soci Confesercenti, i familiari conviventi e i parenti di primo grado potranno usufruire di uno sconto dell’1,5% rispetto all’importo praticato al mercato.  Il noleggio a lungo termine è: risparmio, certezza e programmazione dei costi, oltre all’opportunità di guidare un’auto sempre nuova e performante senza doversi preoccupare di pratiche e servizi di manutenzione. Con il “tutto incluso” di UnipolRental, inoltre, c’è un unico contratto per il noleggio auto, l’assicurazione e un unico addebito mensile, un canone fisso negli anni per tutta la durata del contratto, un’ampia scelta di veicoli pre-configurati con consegna di auto in pre-assegnazione in 45/60 giorni, un set di servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e amministrativi inclusi e una rete di centri convenzionati su tutto il territorio in grado di fornire un servizio altamente qualificato. Oltre al noleggio a lungo termine di veicoli a prezzi vantaggiosi, la convenzione garantisce un’ampia gamma di servizi aggiuntivi. Il titolare o legale rappresentante dell’attività, infatti, potrà usufruire gratuitamente del piano sanitario dedicato ai soci Confesercenti ed erogato da Unisalute: Piano sanitario pdf da scaricare. Inoltre i clienti titolari di un contratto di noleggio, compresi i coniugi, conviventi e i figli, possono usufruire delle seguenti agevolazioni sui prodotti Unipol: Sconto del 20% sui prodotti destinati alla copertura del rischio infortuni: UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM 2.0 e UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE; Sconto del 25% sui prodotti a copertura dei rischi legati alla conduzione della casa: UNIPOLSAI CASA & SERVIZI Sconto del 10% sul prodotto dedicato pet: UNIPOLSAI C@NE&G@TTO; Finanziamento a tasso agevolato delle predette coperture assicurative. Allegato Tecnico Clienti Unipol Rental e loro familiari conviventi. Infine i clienti avranno UnipolMove gratuito per 6 mesi, il nuovo servizio che permette di pagare i pedaggi in autostrada evitando le file ai caselli. Per richiedere informazioni e preventivi: Dott. Patrizio Rota Sub Agente UnipolSai / UnipolRental ROTA MOTORI SRL patrizio@rotamotori.com 035/952552 335/6286506 Richiesta di contatto

Covid, quali sono le regole ancora in vigore.

Il Ministero della Salute ha chiarito quali sono le regole attualmente in atto in caso di positività o di contatto con persona positiva. Chi risulta positivo ad un test molecolare o antigenico (rapido) è sottoposto a isolamento. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti di positivo è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. SCARICA L’INFOGRAFICA  Richiesta di contatto

Decreto Trasparenza, come comunicare il rapporto di lavoro, per quanto tempo e a quali contratti

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il “Decreto trasparenza” che tocca in particolare l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro.  Come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. In tutti questi casi il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni: identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità; luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; durata del periodo di prova, se previsto; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale). Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni: nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; – la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; – il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; – gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art.1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti: la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a

Nasce lo Sportello Energia. Martedì 20 settembre un webinar di presentazione

Insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica, nasce lo Sportello Energia, uno spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occuperà di: informare e formare le imprese associate sui temi legati all’energia; fornire alle imprese una consulenza per l’acquisizione di una strategia per l’efficientamento energetico; gestire le opportunità legate a risorse pubbliche finalizzate all’abbattimento costi energetici e agli investimenti di medio/lungo termine.   Martedì 20 settembre alle ore 14.30 il nuovo Sportello Energia sarà presentato attraverso un webinar aperto a tutti gli interessati, introdotto da Antonio Terzi Presidente di Confesercenti. Il programma del webinar prevede: Scenari di mercato e interventi pubblici sul caro bollette – a cura di Federica Bassini Direttore di E-Fase Come incentivare le pratiche di risparmio ed efficienza energetica nella piccola impresa – Umberto Corna Senior Energy Manager di E-fase (Esperto certificato in Gestione Energetica). Il credito d’imposta e il ruolo dello sportello Energia – Stefania Giossi (Responsabile Servizi per le Imprese di Confesercenti Bergamo). PER ISCRIVERSI PER INFORMAZIONI: cescot@conf.bg.it Richiesta di contatto

Pausa estiva

I nostri uffici saranno chiusi da venerdì 12 a venerdì 26 agosto compresi. Confesercenti augura a tutti buone vacanze.  Richiesta di contatto

Tra i nostri soci due nuove attività storiche e di tradizione

Questo mese Regione Lombardia ha aggiornato l’elenco delle attività storiche e di tradizione, inserendo 456 nuovi riconoscimenti che portano a 2848 il numero di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, due realtà ultracentenarie di altrettanti soci Confersercenti Bergamo. Si tratta de la Ditta Terzi Merceria e Tessuti dal 1883 e la Cartoleria Nani, dal 1890 ad Alzano Lombardo (BG), del presidente Antonio Terzi. Tra le attività che superano questo traguardo anche La Frasca, attiva dal 1981 ad Almenno San Salvatore (BG). L’elenco ufficiale racchiude un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostra regione. Testimonia, inoltre, la ferma volontà di trasmettere i valori della tradizione e la memoria delle esperienze del passato, in imprese orgogliosamente tramandate di generazione in generazione. Richiesta di contatto

Bonus 200 euro collaboratori domestici, colf e badanti

Per accedere al bonus sono richiesti alcuni requisiti: Per poter beneficiare del bonus, il rapporto di lavoro deve sussistere alla data del 18 maggio 2022 e da parte del lavoratore deve risultare attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps. Reddito: hanno diritto a questo contributo solamente coloro che hanno un reddito annuo – per i collaboratori domestici si fa riferimento al 2021 – entro i 35 mila euro lordi (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). È essenziale, poi, che i suddetti lavoratori al momento della domanda non risultino titolari di: – attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato, è l’Inps a erogare il bonus 200 euro agli aventi diritto. L’accredito non è automatico, in quanto gli interessati devono farne domanda. – La domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto, entro il 30 settembre 2022. – La richiesta può essere presentata in autonomia direttamente dall’area personale MyInps oppure attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per maggiori informazioni è possibile contattare  EPASA – ITACO  – Ente di Patronato (035 4207266 bg.bergamo@epasa-itaco.it) Richiesta di contatto