Dal 1 gennaio i dehors con procedura semplificata diventano abusivi

Scadono a fine anno, il 31 dicembre, le semplificazioni per i dehors previste per consentire a bar e ristoranti di lavorare all’aperto nei mesi scorsi. Il Comune di Bergamo invita pertanto gli esercenti interessati a presentare la  domanda per la concessione di suolo pubblico per la posa di dehors seguendo le ordinarie procedure indicate sul sito del Comune di Bergamo e senza attendere la scadenza del 31 dicembre. Per mantenere gli spazi di somministrazione nati o ampliati nell’ultimo anno e mezzo, gli uffici del Comune di Bergamo si apprestano a ricevere le domande nel modo “tradizionale”, mettendosi a disposizione di ristoratori e baristi. Dal 1 gennaio tutti i dehors ottenuti in regime di semplificazione normativa e non rinnovati con le modalità tradizionali (il canone dell’occupazione del suolo pubblico, gratis dal marzo 2020 a oggi, torna a pagamento) saranno tutti considerati abusivi e quindi passibili di sanzione. Si segnala sin d’ora che alcune concessioni sono state rilasciate nella considerazione che in periodo di chiusura delle scuole e dello svolgimento del telelavoro da parte dalla maggioranza dei lavoratori, il traffico risultava particolarmente limitato, consentendo l’occupazione di spazi che, in situazioni ordinarie, potrebbero non essere più disponibili. Il Governo sta valutando, su sollecitazione dei Sindaci, di concedere anche per l’anno 2022 alcune semplificazioni delle procedure, ma non vi sono al momento novità in tal senso. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Bergamo  Richiesta di contatto

SIAE proroga a tutto il 2022 gli accordi per i concerti

Il Consiglio di Gestione della SIAE, ha deliberato la proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo degli accordi con l’Associazione per la pubblica esecuzione musicale.  La decisione, che ricalca le proroghe degli ultimi mesi, considera che anche nell’anno in corso l’emergenza sanitariaha condizionato il prosieguo dei lavori.La proroga, anche questa volta, riguarda esclusivamente la disciplinanormativa e tariffaria prevista negli Accordi, mentre rimangono confermate le ordinarie scadenzedei pagamenti in base alle distinte tipologie di utilizzazione.Il Consiglio di Gestione ha deliberato inoltre di non apportare incrementi per l’anno 2022alla misura dei compensi per diritti di esecuzione musicale, che, pertanto, rimarranno invariati. Come previsto dagli Accordi, quindi, gli incrementi ISTAT registrati nel mese di settembre saranno accantonati. Richiesta di contatto

Sicurezza sul lavoro, cambia il Testo Unico

Il Decreto legge 146, meglio noto come “decreto fiscale”, ha apportato alcune modifiche molto importanti al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.  Non si tratta solo di modifiche, ma di una vera e propria riforma strutturale, che riorganizza e amplia i sistemi di controllo e vigilanza, estendendo la possibilità di azione dell’Ispettorato del lavoro dai soli cantieri a tutti i settori di attività, prevedendo anche la possibilità di sospensione della singola attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. In particolare si segnalano alcune violazioni: Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Mancata formazione ed addestramento per ciascun lavoratore Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Il Decreto Legge prevede anche la possibilità della sospensione dell’attività quando si attesta che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.  Si ricorda che i poteri di sospensione sono attribuiti anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Richiesta di contatto

Super Green Pass le faq per servizio buffet e discoteche

Il servizio a buffet nei locali torna possibile grazie alle nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre – pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2021. A differenza della precedente versione è chiarito che il servizio a buffet può avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato, purché cliente e personale indossino una mascherina chirurgica (o un dispositivo che conferisca maggiore protezione, come gli FFP2) e il mantenimento della distanza. Inoltre, la modalità self service non è più limitata dall’obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose ma dovranno essere adottate modalità organizzative per evitare la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l’accesso al buffet. Le indicazioni aggiornate, insieme ad altre Faq sul super green pass, sono state spiegate da un’informativa dove si parla anche delle discoteche. Il file è disponibile qui Richiesta di contatto

Super Green Pass dal 6 dicembre: cosa cambia?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo – spiega il Governo in una nota – prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti: obbligo vaccinale e terza dose; estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del Green Pass rafforzato; rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. 1. Obbligo vaccinale e terza doseIl decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. 2. Obbligo nuove categorieInoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:• personale amministrativo della sanità• docenti e personale amministrativo della scuola• militari• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.3. Green PassIl testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti • Spettacoli• Spettatori di eventi sportivi• Ristorazione al chiuso• Feste e discoteche• Cerimonie pubbliche In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. CLICCA QUI PER CONSULTARE LA TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” 4. Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazioneSarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:• è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;• aprirà da subito la terza dose per gli under 40;• se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni. Richiesta di contatto

Green Pass sui luoghi di lavoro: ultimi aggiornamenti

Il 20 novembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 19 novembre 2021, n. 165 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 127 del 2021. Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in esame, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Legge 19 novembre 2021, n. 165 – G.U. 20 novembre 2021, n. 277). Dopo il voto di fiducia del Senato, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. La legge, intervenendo ulteriormente sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 che ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, introduce alcune misure importanti volte a rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del certificato verde. Di seguito le principali novità introdotte: VALIDITÀ’ GREEN PASS: il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi, porti ad una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata. LAVORO SOMMINISTRATO: in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro. SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE: Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (data di scadenza della norma sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza). Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perché privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde. SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni. CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITÀ’: nonostante le perplessità e la segnalazione al parlamento da parte del Garante per la privacy, viene previsto che i dipendenti possano, su base volontaria, « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato Richiesta di contatto

Nuovi contributi per le imprese turistiche

Nell’ambito del recente c.d. “Decreto PNRR” è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, e un contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche. I benefici in esame sono collegati all’effettuazione nel periodo 7.11.2021 – 31.12.2024 dei seguenti interventi: incremento efficienza energetica / riqualificazione antisismica eliminazione barriere architettoniche edilizi funzionali ai precedenti realizzazione piscine termali spese per la digitalizzazione In particolare: il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese sostenute; il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso fino ad un massimo di € 40.000, incrementabile fino a ulteriori € 30.000 / 20.000 / 10.000 in presenza di specifici requisiti. Lo stesso spetta per un importo non superiore al limite massimo di € 100.000. Soggetti beneficiari imprese alberghiere strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali strutture ricettive all’aria aperta imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici Richiesta di contatto

Dal 15 ottobre green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che introduce misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione della certificazione verde Covid 19.

Assoviaggi: crisi infinita per le agenzie di viaggio e tour operator

Il Presidente Rebecchi: “Chiediamo l’apertura dello stato di crisi del settore”.

Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno: proroga dei termini per l’anno d’imposta 2020.

Per l’anno 2020 è stato posticipato il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione annuale prevista dall’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23.