Divieto di commercializzazione delle infiorescenze della canapa

Il c.d. “decreto sicurezza” è diventato legge (9 giugno 2025, n. 80). Al suo interno sono confermate le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa che rendono illegale la vendita negli esercizi commerciali della cosiddetta “cannabis light”, con la possibile irrogazione di pesanti sanzioni, anche penali. L’art. 2 della legge n. 242/2016 consente, come è noto, che dalla canapa coltivata si possano ottenere, fra gli altri prodotti, alimenti e cosmetici ottenuti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori e coltivazioni destinate al florovivaismo professionale. All’art. 4, la norma prevede inoltre che, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge. A seguito dell’approvazione di tali norme si è sviluppato un notevole commercio di prodotti derivati dalla coltivazione della canapa e contenenti una percentuale di THC nei limiti indicati. A tale situazione sono succedute conseguenze importanti anche nel panorama giudiziario, fino alla sentenza di Cassazione delle Sezioni Unite, n. 30475 del luglio 2019, che ha di fatto consentito agli esercizi specializzati la continuazione dell’attività di vendita, nella considerazione che i giudici di merito, in un eventuale giudizio, potrebbero concludere con l’esclusione della colpevolezza dell’imputato vista l’oscurità del testo legislativo, come spesso in effetti avvenuto. Il “decreto sicurezza” ora convertito in legge prevede che, al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, si approvino una serie di modifiche alla legge n. 242. In primis, le nuove norme prevedono il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della legge, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. In caso di violazione del divieto, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al dPR n. 309/90. È invece consentita la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla nuova lettera g-bis) del comma 2, aggiunta dal decreto (produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti da decreto del Ministro della salute). Un discorso a parte va fatto per le rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), le quali sono assoggettate al rispetto dell’art. 45 della legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei tabacchi, laddove prevede che la vendita dei succedanei del tabacco è vietata, divieto confermato dal capitolato d’oneri in essere con ADM. Sulla base di tali norme e regole, e della considerazione della “cannabis light” come succedaneodel tabacco (una considerazione che si evince dai comportamenti fattuali dell’ADM) si sono spesso verificati sequestri di “cannabis light” in quelle rivendite che, in mancanza di una comunicazione chiarissima in merito da parte dell’ADM, hanno ritenuto di commercializzare il prodotto.Ovviamente, le novità legislative impediscono tale commercio anche in tabaccheria, al di là del problema dell’osservanza del capitolato, in relazione al divieto “in assoluto” di commercializzare le infiorescenze della canapa.
Obbligo polizze catastrofali – le scadenze di legge

Il decreto, diventato legge, ha chiarito alcune questioni rimaste in sospeso rispetto all‘obbligo di sottoscrivere polizze assicurative contro il rischio catastrofale. Innanzitutto sono state definite le soglie di micro, piccole e medie imprese e i relativi obblighi. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. L’obbligo di polizza viene così suddiviso: per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025; per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025; Se non si procede, per tutte il rischio è di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge. La nuova legge prevede che la copertura assicurativa sia riferita ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Qualora l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento da parte del proprietario indennizzato dell’obbligo di utilizzo delle somme per il ripristino dei beni danneggiati, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme pagate dall’assicurazione al proprietario per il ripristino dei beni danneggiati l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio, ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile. N.B Su quest’ultima previsione l’interpretazione è complessa e si attendono i necessari chiarimenti: non è infatti specificato in nessuna parte del testo da dove nasca l’obbligo di rimborso dei premi pagati all’assicuratore e in che termini operi.
Formazione e sicurezza: nuovo Accordo Stato Regioni

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Tale Accordo unifica e riorganizza l’intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendo gli Accordi previgenti e, fatta salva la disciplina transitoria, è in vigore dalla data di pubblicazione del 24 maggio 2025. Per quanto riguarda le novità significative rispetto alla precedente regolamentazione segnaliamo che: È ammesso un numero massimo di 30 partecipanti ad ogni corso. È stato introdotto un nuovo corso di formazione per Datori di Lavoro di 16 ore minime, con un modulo aggiuntivo 6 ore specifico se si opera in cantieri, da erogare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. Il corso per Datori di Lavoro è propedeutico alla formazione che gli stessi Datori di Lavoro dovranno svolgere qualora intendano assumere direttamente il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda (16 ore corso Datore di lavoro + 8 ore corso base + moduli integrativi spec. da 12 a 16h cadauno). L’aggiornamento è 8 ore ogni 5 anni Il corso per preposti (ormai figura praticamente obbligatoria in quasi ogni azienda) passa dalla durata di 8 ore a 12 ore minime. L’aggiornamento della formazione dei Preposti è biennale Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Di seguito si riporta uno schema sinottico
Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2024

La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti internet o portali digitali dell’associazione di categoria di appartenenza le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro; oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Per effetto di una specifica semplificazione, se i contributi sono già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), non vi è più l’obbligo di dichiarare che tali contributi sono presenti sul Registro. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta nel corso del 2024:
Check in de visu non più obbligatorio

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10210, depositata martedì 27 maggio 2025, ha accolto il ricorso per l’annullamento della circolare del Ministero dell’interno che, lo scorso novembre, aveva introdotto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti. Tale Circolare, dichiarando non ammissibili le procedure di check-in da remoto, aveva creato molti problemi agli operatori del settore degli affitti brevi, che avevano dovuto prendere provvedimenti urgenti per conformarsi alle indicazioni del Ministero dell’Interno, limitando di fatto lo svolgimento della loro attività. Data la delicatezza della questione, era stato aperto un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e il Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale il Ministero stesso aveva manifestato l’intenzione di trovare soluzioni che potessero conciliare la tutela degli interessi della categoria e quelli della sicurezza pubblica, al fine di evitare la destabilizzazione del comparto. La sentenza in oggetto pone fine al dibattito, dichiarando che la Circolare 38138 è illegittima e pertanto deve essere annullata. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’obbligo dell’identificazione de visu degli ospiti si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011, che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS, con la finalità di ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal TULPS. Inoltre, l’identificazione de visu degli ospiti non è stata ritenuta in grado di garantire le finalità di ordine e sicurezza pubblica perseguite dalla Circolare stessa, poiché non esclude il rischio che, dopo il primo contatto con il gestore, l’immobile sia utilizzato da soggetti terzi non identificati. In altre parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’identificazione de visu non è idonea a ottenere il risultato perseguito dal provvedimento impugnato.
Votazioni Enasarco 2025 – Dal 6 al 16 giugno

Dal 6 al 16 Giugno partecipa all’Elezione dell’assemblea dei Delegati Nei prossimi giorni gli scritti e le ditte mandanti possono eleggere le rispettive componenti dell’Assemblea dei Delegati. Le votazioni si svolgeranno dal 6 al 16 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica. Per votare è possibile scegliere una delle seguenti modalità: Link ricevuto su SMS o tramite PEC: all’apertura delle urne, sarà inviato un link via SMS. Chi non avesse comunicato alla Fondazione il proprio numero di telefono, riceverà il link tramite PEC. Piattaforma digitale del sito enasarco.it/elezioni: da qui cliccare sul link e scegliere l’identità digitale preferita tra SPID, CNS, CIE. Uffici territoriali Enasarco: presentare documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) e portare un cellulare, dove verrà inviato il “codice univoco di voto” per accedere alle urne digitali. La sede di Confesercenti Bergamo è una degli uffici territoriali presposti. In pochi e semplici passaggi, si potrà così esprimere la propria preferenza. Al termine della procedura, si riceverà la ricevuta di voto che conferma la correttezza dell’operazione. GUARDA IL VIDEO
Call for Christmas Design 2025

Dai spazio all’immaginazione e illumina il Natale di Bergamo con la tua creatività! Questo l’appello rivolto ad aziende, artisti, designer e istituzioni culturali dal direttore artistico della manifestazione Christmas Design, Maurizio Vegini. La mostra diffusa di arte e design che si tiene per le vie della città nel periodo delle festività natalizie apre ufficialmente alle candidature per la sua terza edizione. L’invito è indirizzato a realtà imprenditoriali che desiderano trasmettere un messaggio universale, sostenendo il lavoro di artisti e creativi di spicco ed emergenti, ma anche a creativi che vorrebbero mostrare autonomamente il loro talento veicolando un messaggio importante e alle istituzioni culturali del territorio. Christmas Design è l’esposizione diffusa e liberamente accessibile al pubblico ideata a Bergamo nel 2023 dal paesaggista Maurizio Vegini e organizzata da DUC, Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. La mostra porta nelle piazze e nelle vie di Bergamo bassa e Bergamo alta le opere firmate da creativi che utilizzano mezzi tradizionali e digitali, installazioni commissionate e realizzate per la città dalle più rinomate aziende del Made in Italy. La terza edizione, dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, promette 46 giorni di creatività.IL TEMA SCELTO PER IL 2025 È “IL PALCOSCENICO DELL’IMMAGINAZIONE”. LA CHIAMATA È INDIRIZZATA A:– Aziende che vorrebbero realizzare un’opera d’arte affidando il progetto a un designer o un artista;– Designer, artisti, studi di progettazione, agenzie creative e gallerie d’arte che, pur senza un’azienda committente, vorrebbero partecipare all’iniziativa. A questi creativi, Christmas Design 2025 vorrà dedicare una nuova sezione della mostra;– Istituzioni culturali che vogliono divenire partner di Christmas Design 2025, sostenendo il lavoro dei giovani designer con azioni di sponsorship. COME CANDIDARSI:Aziende, designer, artisti e altri attori interessati a partecipare possono inviare una richiesta di informazioni entro il 30 giugno 2025 via e-mail a Ines Paganelli, info@ducbergamo.com. La richiesta di informazioni non sarà considerata vincolante in alcun modo. I candidati saranno contattati telefonicamente dal direttore artistico di Christmas Design, Maurizio Vegini, per un primo confronto conoscitivo e per finalizzare una eventuale formula di partecipazione e individuare un eventuale luogo per l’opera. Per saperne di più e non farvi sfuggire questa opportunità, consultate il sito internet www.christmasdesign.it e le pagine Social IG, FB e LK “Christmas Design Bergamo”.
Webinar IA – innovazione ed efficienza per gli esercizi pubblici

Confesercenti, in collaborazione con Microsoft, organizza un nuovo evento formativo dedicato alle piccole imprese incentrato sul potenziale dell’Intelligenza Artificiale nel settore commerciale e turistico. L’evento si terrà online martedì 3 giugno, alle ore 12:00. LINK per la registrazione e la partecipazione al webinar Durante l’evento, si avrà l’opportunità di esplorare varie opportunità per gli esercenti del turismo e del commercio per scoprire, attraverso esempi concreti, come l’Intelligenza Artificiale può: semplificare la gestione operativa, ottimizzare prenotazioni e flussi di lavoro, migliorare l’interazione con i clienti. Casi di applicazione pratica: Ristorazione (Ristorante tradizionale): Calcolo costi dei piatti nel menu Riduzione degli sprechi in cucina Creazione di menu stagionali intelligenti Albergatori (Hotel): Analisi delle tariffe delle camere Confronto tra prenotazioni dirette e piattaforme online Piano di marketing a basso costo Abbigliamento (negozio): Gestione intelligente del magazzino Creazione di campagne promozionali efficaci Analisi dei prodotti più redditizi Commercio: Analisi e Ottimizzazione dei Costi Operativi Analisi delle bollette energetiche Valutazione dei piccoli costi ricorrenti Calcolo del costo reale dei servizi esterni Piano di monitoraggio e revisione periodica dei costi QUI la locandina dell’evento LINK per la registrazione e la partecipazione al webinar
Leda Canfarelli eletta presidente di Visit Bergamo

La governance del sistema turistico bergamasco si rafforza, VisitBergamo ha recentemente nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà l’Agenzia nei prossimi anni. Leda Canfarelli, già vicepresidente di Confesercenti Bergamo, è la nuova Presidente di Visit Bergamo. Il nuovo CDA si configura nel segno della continuità rispetto al lavoro impostato nel precedente mandato e si distingue per una composizione sempre più tecnica e orientata al settore. Un gruppo coeso, competente e operativo, pronto a dare risposte concrete alle esigenze di un turismo in costante evoluzione e sempre più strategico per lo sviluppo del territorio. Il turismo a Bergamo, infatti, continua a crescere e a sorprendere. Il 2024 si conferma ancora come un anno molto positivo per il comparto, con numeri che superano quelli già brillanti del 2023 (+9,8% arrivi e +11,9% presenze). Il turismo internazionale continua a prevalere su quello domestico, con il 53% degli arrivi e il 54,1% delle presenze riconducibili a visitatori stranieri. I dati fanno emergere un rallentamento nei tassi di crescita rispetto al biennio 2022–2023, segno di un consolidamento del fenomeno turistico. Nazionalità di provenienza: Polonia in testa, seguita da Germania, Francia e Spagna L’analisi su scala territoriale evidenzia una crescita diffusa, con quasi tutte le zone della provincia che superano i valori del 2019, in particolare la Val Brembana, l’Alto Sebino e la città di Bergamo. Al contrario, la Pianura, l’Isola e la Val Cavallina mostrano ancora alcune criticità, con indicatori che rimangono sotto ai livelli pre-pandemici, probabilmente per la minore attrattività turistica intrinseca o per una più lenta ripresa dell’offerta e della domanda. Tuttavia, rispetto al 2023, tutte le aree (ad eccezione della Valle Imagna, che registra un lieve calo) mostrano miglioramenti, segnale che l’intero territorio sta beneficiando di un’onda lunga di ripresa, anche se con intensità variabili. La città di Bergamo continua a registrare risultati eccellenti, con 601.825 arrivi (+17,2% sul 2023) e 1.208.193 presenze (+18,8% sul 2023). Si conferma per il terzo anno consecutivo un trend di crescita, pur con un ritmo più stabile rispetto agli anni immediatamente successivi alla pandemia. Questo è indice di un consolidamento della destinazione tra i city break europei di medio raggio e permette di lavorare ad una crescita ragionata e mirata alla qualità del visitatore da attrarre mediante l’attività di promozione.
Bonus assunzioni Giovani e Donne – alcune novità

Dal 1° luglio le assunzioni che beneficiano del bonus giovani richiedono il requisito dell’incremento occupazionale, non necessario per le assunzioni fino al 30 giugno. Il Bonus giovani è l’incentivo introdotto dal decreto-legge 60/2024 (decreto Coesione) per favorire l’occupazione stabile dei giovani. La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani:• con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione;• mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo.L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi. La medesima circolare ha fornito le istruzioni operative anche per il Bonus Donne, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione femminile e ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. Il Bonus donne 2025 consiste in:• uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;• fino a un massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice assunta. Vale solo per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025. Sono esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, le collaborazioni occasionali e i contratti a chiamata. Possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori e compresi quelli del settore agricolo, mentre restano escluse le Pubbliche Amministrazioni. Il beneficio è concesso se si assume una donna che, al momento dell’assunzione:• è disoccupata da almeno 24 mesi (senza vincoli geografici);• oppure da almeno 6 mesi e residente nelle regioni del Sud incluse nella ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);• oppure svolge un lavoro in settori con forte disparità di genere, definiti ogni anno da apposito decreto. L’assunzione deve rappresentare un incremento netto dell’occupazione. Questo significa che l’organico dell’azienda (calcolato in Unità di Lavoro Annuo) non deve diminuire rispetto ai 12 mesi precedenti. Se l’incremento viene meno, l’azienda perde il beneficio per quel mese. Come per il Bonus Giovani la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto degli obblighi contributivi e degli accordi e contratti collettivi. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina europea del “de minimis”. L’esonero spetta – infine – ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.