Green pass ed accesso a servizi e attività – Dpcm del 21 gennaio

AGGIORNAMENTO del 26 gennaio 2022: le nuova FAQ pubblicate dal Governo chiariscono che i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022. Scarica il cartello informativo per l’accesso dei clienti   Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che disciplina – dal 1 febbraio – l’accesso a servizi ed attività al chiuso anche a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19. Il Dpcm individua una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso fondamentali per garantire le “esigenze essenziali e primarie della persona” in quattro ambiti: esigenze alimentari e di prima necessità; esigenze di salute; esigenze di sicurezza; esigenze di giustizia. Nell’ambito delle attività commerciali indicate nell’allegato al Dpcm, l’accesso consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Riportiamo di seguito le attività alimentari e di prima necessità con accesso SENZA Green Pass: Edicole Generi alimentari e supermercati– Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato e si potranno comprare soltanto i prodotti essenziali.– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Animali– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. Farmacie, prodotti sanitari, ottici– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di materiale per ottica. Combustibili– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti lì venduti, non solo beni di prima necessità. Lo precisa una Faq del governo rispetto al dpcm Covid. Nei centri commerciali sarà consentito entrare SENZA Green Pass solo per accedere ai negozi essenziali (farmacia, alimentari e altre attività sopra elencate) Scarica il Dpcm del 21 gennaio 2022  Richiesta di contatto

Lavoro e Covid: le principali FAQ

Lavoro e Covid cosa c’è da sapere

ATS Bergamo chiarisce due quesiti frequenti sul tema contatti Covid-lavoro: 1. Possono rientrare al lavoro i soggetti guariti da covid che hanno concluso il periodo di isolamento con risultato di test antigenico o molecolare negativo, ma che non hanno ricevuto il <<certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio>> e quindi non hanno la possibilità di generare il green pass di guarigione? In ambito lavorativo, secondo il protocollo condiviso emesso con l’ORDINANZA 21 maggio 2021 del Ministero della salute, la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). Secondo le attuali indicazioni, ai contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché si tratti di asintomatici o che siano tali da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine del periodo di isolamento, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Se il tampone di guarigione risulta negativo e l’ATS lo riceve nei tempi previsti, il soggetto riceverà il certificato di guarigione necessario per ottenere il green pass. Purtroppo in assenza del certificato di fine isolamento, il soggetto, anche se in possesso del risultato del test negativo, ha il divieto di circolare e se fermato per controlli è passibile di sanzioni. Si rammenta a tal proposito che i provvedimenti di isolamento dei contagiati, vengono trasmessi anche alla Prefettura per i controlli di competenza. ATS mette a disposizione dei cittadini la casella di posta sms.covid@ats-bg.it per ricevere informazioni. In caso di mancato ricevimento del <<CERTIFICATO DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO>> il soggetto può segnalare il problema alla casella sopra indicata, fornendo i seguenti dati: NOME COGNOME data di nascita CF indirizzo recapito telefonico (fisso o cellulare) e indirizzo mail di riferimento e può eventualmente allegare il risultato del test effettuato. Si precisa che in ogni caso, il Green pass viene generalmente rilasciato dopo 72 ore dal tampone. Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://www.ats-bg.it/sei-un-caso-o-un-contatto  Per quanto sopra espresso il MC può valutare la riammissione in servizio solo se risulta formalmente concluso il periodo di isolamento con certificato di guarigione emesso dall’ATS. Si ribadisce inoltre che, al rientro in servizio, non è necessario sottoporre i lavoratori guariti ad ulteriori Test antigenici o molecolari. 2. Se un dipendente, vaccinato con terza dose, ha un figlio minore positivo e in casa non dovessero esserci le condizioni per isolarlo, il dipendente può venire comunque al lavoro con ffp2 o deve restare in isolamento fino alla guarigione del figlio? il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021 ed emanato con ordinanza del Ministero della salute del 21/05/2021, prevede che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Il protocollo precisa anche che in questi casi si fa riferimento alla normativa specifica e ad ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia. Pertanto, per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19, si applicano attualmente le nuove norme sulla quarantena valide a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 le quali prevedono che in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi: – alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; – alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; – alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). Pertanto per il lavoratore che ha effettuato 3 dosi di vaccino non si applica la quarantena ma solo l’auto sorveglianza, con obbligo di indossare mascherine FFP2 come sopra indicato. Il lavoratore può accedere in azienda rispettando le indicazioni dei protocolli di sicurezza in essere ed indossando la mascherina FFP2. L’auto sorveglianza prevede la rilevazione quotidiana dell’insorgenza di sintomi febbrili o simil-influenzali e nel caso dovessero manifestarsi, il lavoratore dovrà sottoporsi immediatamente a un test anti-Covid-19 e a un secondo test dopo cinque giorni dal contatto, se ancora permangono i sintomi. Come previsto dal Protocollo condiviso, in caso di insorgenza di sintomatologia il lavoratore dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro. Scarica l’infografica ATS Bergamo con le regole generali antiCovid e segui gli aggiornamenti su https://www.ats-bg.it/ Richiesta di contatto

Bar, ambulanti e ristoranti. ANVA richiede proroga occupazione suolo.

ANVA Associazione nazionale del commercio sulle aree pubbliche ha presentato una richiesta di ulteriore proroga al 30 giugno 2022 dell’esenzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico sia a fini commerciali (ambulanti) sia per i tavolini di bar e ristoranti. La necessità di una proroga è stata ribadita anche dal Segretario Generale di Confesercenti Mauro Bussoni, durante il suo recente colloquio alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera sul dl Milleproroghe. Al momento l’emendamento presentato non ha ancora ricevuto conferma e resta in vigore la norma attuale che prevede la deroga dei canoni fino al 31 marzo 2022. Richiesta di contatto

Normativa sicurezza sul lavoro: nuove regole più restrittive

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale, cfr. Aggiornamento AP n. 502/2021), dispone di alcune novità importanti riguardanti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare. Il Decreto convertito è in vigore dal 21 dicembre 2021. Le nuove disposizioni di maggiore interesse riguardano sospensione dell’attività imprenditoriale quando si riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/2008. In particolare si segnalano alcune violazioni: Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Mancata formazione ed addestramento per ciascun lavoratore Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Inoltre gli argomenti trattati dalla Legge sono: divieto di contrattare con la p.a. ricorso contro il provvedimento di sospensione obblighi del datore di lavoro e del dirigente obblighi del preposto obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti organismi paritetici sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sanzioni per il preposto notifica preliminare Per maggiori dettagli sul nuovo Decreto è possibile contattare il responsabile Area Salute, Sicurezza, Igiene Alimentare di Confesercenti Bergamo: dott. Davide Chiari tel 035/4207555 d.chiari@conf.bg.it Richiesta di contatto

Prestazioni di lavoro occasionale: nuovi obblighi

Con la conversione del D.L. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’ avvio di rapporti di lavoro autonomo occasionali. Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Mediante Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 29 dell’11 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni sulle modalità e termini per adempiere al citato obbligo di comunicazione. La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, del luogo ove si svolgerà la prestazione . La comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione per il committente di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova. Lista degli indirizzi pec a cui inviare la comunicazione preventiva. Contattaci, un nostro consulente è a disposizione per maggiori informazioni: Emanuele Spini Resp. Ente Bilaterale e Politiche del Lavoro 035.4207248 e.spini@conf.bg.it Richiesta di contatto

SIAE, sconti per gli associati Confesercenti

Anche quest’anno gli associati Confesercenti potranno beneficiare della convenzione che garantisce sconti sull’abbonamento alla Siae, presentando la documentazione necessaria. COME RICHIEDERE LO SCONTO SIAE Se sei socio Confesercenti Bergamo compila la richiesta di contatto in calce per ottenere il modulo compilato da presentare alla SIAE ed ottenere lo sconto. COME RINNOVARE LA TESSERA CONFESERCENTI È sufficiente effettuare un bonifico di 100 euro (ditte individuali e società di persone) o di 150 euro (società di capitali) ai seguenti estremi: UNIONE AUTONOMA ESERCENTI CONFESERCENTI BPER IBAN: IT39K0538711110000042430265 CAUSALE: TESSERAMENTO CONFESERCENTI 2022 NOME DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’ Richiesta di contatto

Confesercenti: Omicron e aumenti dei costi energetici rallentano la ripresa

Omicron e corsa delle bollette portano indietro di sei mesi le lancette della ripresa. Il nuovo rallentamento innescato dalla quarta ondata e dall’aumento dei prezzi dei beni energetici potrebbe mette a rischio, nel solo primo trimestre del 2022, circa 6,4 miliardi di euro di spesa: una stangata che riprecipiterebbe i consumi ai livelli del secondo trimestre dello scorso anno, cancellando di fatto tutta la ripresa maturata nella seconda parte del 2021 e spostando dalla fine del 2023 all’inizio del 2024 il recupero dei livelli pre-pandemici. «Il rallentamento innescato da questa nuova ondata pandemica sta modificando la traiettoria della ripresa, mettendo a rischio il recupero faticosamente conquistato negli ultimi sei mesi dello scorso anno – commenta il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, – Anche a Bergamo le piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione e del turismo sono di fronte ad un momento delicato: da un lato si sconta un fisiologico calo dopo le festività, dall’altra cominciano ad emergere segnali di preoccupazione per il diffondersi dei contagi. Un quadro ancor più complicato a causa delle dinamiche dei prezzi alla produzione che, a cascata, si ripercuotono sulla sostenibilità di molti modelli di business». A mettere a rischio i consumi è in primo luogo il combinato disposto dell’aumento dello smartworking e della frenata del turismo, che potrebbe portare a 3,1 miliardi di euro di minori introiti nel trimestre per la mancanza dei viaggiatori stranieri e per i mancati consumi dei lavoratori nei pubblici esercizi. Un colpo che potrebbe mettere a rischio nel turismo e nella somministrazione 35mila attività e 200mila lavoratori. Ma l’effetto della quarta ondata si sente anche nel mercato domestico: 1,7 miliardi di euro di consumi in meno nel trimestre sarebbero causati, infatti, dalle restrizioni amministrative e dall’aumento dello smartworking, ma anche direttamente dall’incremento dei malati, delle quarantene e delle persone in isolamento. Un “lockdown selettivo” che riguarda attualmente 2,2 milioni di persone e che ha come conseguenza anche la riduzione delle ore lavorate, con un forte impatto sull’organizzazione delle imprese: molte, soprattutto tra quelle meno strutturate, sono costrette a rimanere chiuse o ad orario ridotto per assenza di personale. Ma pesano anche il clima di incertezza e la paura del virus, che potrebbero far mancare altri 600 milioni di euro di consumi in tre mesi, e la corsa di carburanti, gas ed energia elettrica, che potrebbe costare un miliardo di euro nello stesso periodo. «Occorre insistere con la campagna vaccinale per salvaguardare salute ed economia – continua Terzi, – oltre che riconsiderare alcuni interventi pubblici, da modellare sulla nuova fase che stiamo vivendo: dal rinnovo delle moratorie sul credito e degli ammortizzatori Covid per i dipendenti delle attività colpite. Ma anche immaginando sostegni alle attività costrette a chiudere temporaneamente per motivi sanitari e a tutte quelle che dovranno sostenere nuovi investimenti per la gestione degli accessi della clientela ai punti vendita». Richiesta di contatto

Nuovo decreto: le novità su obbligo vaccinale e green pass base

Il Consiglio dei Ministri, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, ha approvato un nuovo Decreto in vigore dal 08 gennaio 2022 che prevede ulteriori misure restrittive, come l’obbligo di vaccino per gli Over 50 e l’estensione dell’obbligo di Green Pass base a una platea più ampia di attività. Di seguito un breve elenco delle disposizioni del nuovo provvedimento di interesse per le attività economiche: OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE dal 20 gennaio 2022 per  accedere ai servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, servizi dei centri benessere, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie .. ) dal 01 febbraio 2022 per accedere a pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari, delle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO dall’ 08 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando i soggetti esentati per legge dall’obbligo vaccinale. Sanzioni: a partire dal 01 febbraio 2022 l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 è punita con sanzione pecuniaria di € 100; La sanzione verrà erogata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. dal 15 febbraio 2022 per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni.  I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde rafforzata verranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso; Sanzioni: la mancata verifica del green pass da parte del datore di lavoro o l’accesso nei luoghi di lavoro da parte lavoratore sprovvisto da green pass è punita con sanzione da € 400 a € 1.000. LEGGI IL TESTO COMPLETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE Richiesta di contatto

Green pass rafforzato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre alle misure già in vigore, consente esclusivamente ai soggetti in possesso di “Green pass rafforzato” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati b) sagre e fiere, convegni e congressi c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose Tali disposizioni, nel medesimo periodo sopra indicato, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici b) servizi di ristorazione all’aperto c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto Inoltre il Coordinamento delle Regioni, riguardante la possibilità di svolgere attività di intrattenimento musicale dal vivo senza ballo nei ristoranti e locali assimilati, ha chiarito che si ritiene che essa non può considerarsi vietata, essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso al trasporto pubblico locale o regionale. Il decreto, inoltre, prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, infine, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. TABELLA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” SCHEMA CON LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA Richiesta di contatto

Acquisti per 4 italiani su 10, budget medio 150 euro a persona

I saldi alla prova di Omicron. Il 5 gennaio prenderanno il via anche a Bergamo i saldi invernali 2022, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. “La speranza è che i saldi contribuiscano a consolidare i segnali di ripresa riscontrati durante il periodo natalizio – sottolinea Caselli Direttore Confesercenti Bergamo – “Oltre 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona”. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui saldi condotta da Confesercenti su un campione di consumatori che riteniamo rappresenti anche la realtà in bergamasca. Si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all’evento 48% degli intervistati. “Su questo risultato incide certamente il rialzo dei contagi registrato proprio in questi giorni e l’impatto negativo che può avere sulla fiducia delle famiglie. Ma non possiamo dimenticare anche la concorrenza all’evento saldi da parte della bulimia di promozioni prenatalizie e natalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire proprio da un Black Friday particolarmente ‘ravvicinato’, a meno di un mese dal Natale. Si rafforza invece la tendenza all’acquisto di impulso: cresce rispetto al 2020 dal 41 al 46% la quota di consumatori che deciderà se acquistare prodotti in saldo sul momento, in base alle offerte”. Spesa. La media di 170 euro nasconde una spesa media fortemente polarizzata: il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra il 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro. Dove si compra. Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento legato soprattutto ai negozi fisici: il 31% degli acquisti dei saldi avverrà infatti in una grande catena o presso negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgeranno il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23%, invece, cercherà l’affare scontato sul web, oltre il 5% in più dello scorso anno e l’8% rispetto al periodo prepandemico. Cosa si compra. Quest’anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47% di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45%), capispalla (27%), capi di camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Ma c’è anche un 15% in cerca di borse ed un 12% di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture.