Novità in materia di antincendio dal 4 ottobre

Dal 4 ottobre 2022 entra in vigore – ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che sostituisce il DM 10/03/98. Questo decreto introduce importanti novità anche per le nostre attività. In particolare l’obbligo della predisposizione del piano d’emergenzaIl Piano d’Emergenza è un documento scritto che raccoglie le procedure operative specifiche da applicarsi in caso di incendio, ma anche in caso di altre emergenze quali allagamento, black out o terremoto. Le aziende devono predisporre il Piano d’emergenza quando: nel luogo di lavoro sono occupati almeno dieci lavoratori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico è prevista una presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori i luoghi di lavoro rientrano nell’obbligo di Certificato Prevenzione Incendio/SCIA VV.F (allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) Il Piano d’emergenza è lo strumento necessario per l’effettuazione obbligatoria di esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Tali esercitazioni devono essere verbalizzate in maniera scritta. Se l’attività non rientra in queste casistiche, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Idoneità tecnica degli addetti antincendio Gli addetti antincendio operanti in alcune realtà ritenute a rischio significativo, dopo il Corso antincendio devono ottenere l’Attestato di Idoneità Tecnica, sostenendo un esame presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Queste realtà sono individuate nell’Allegato IV al decreto di cui si riporta un estratto:[….]– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;– attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;– alberghi con oltre 100 posti letto; – campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;– strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; -locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.[….] SanzioniSono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del Datore di Lavoro al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, In caso di assenza del Piano d’Emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività. Per la redazione del Piano di emergenza le aziende iscritte all’Ente Bilaterale di Confesercenti possono usufruire di rimborso della spesa fino a un massimo di 600 euro. Richiesta di contatto
Nuova Convenzione per il noleggio a lungo termine

Confesercenti Bergamo e Rota Motori, partner operativo e subagente UnipolRental, hanno stipulato una nuova convenzione per il noleggio a lungo termine di autoveicoli. I soci Confesercenti, i familiari conviventi e i parenti di primo grado potranno usufruire di uno sconto dell’1,5% rispetto all’importo praticato al mercato. Il noleggio a lungo termine è: risparmio, certezza e programmazione dei costi, oltre all’opportunità di guidare un’auto sempre nuova e performante senza doversi preoccupare di pratiche e servizi di manutenzione. Con il “tutto incluso” di UnipolRental, inoltre, c’è un unico contratto per il noleggio auto, l’assicurazione e un unico addebito mensile, un canone fisso negli anni per tutta la durata del contratto, un’ampia scelta di veicoli pre-configurati con consegna di auto in pre-assegnazione in 45/60 giorni, un set di servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e amministrativi inclusi e una rete di centri convenzionati su tutto il territorio in grado di fornire un servizio altamente qualificato. Oltre al noleggio a lungo termine di veicoli a prezzi vantaggiosi, la convenzione garantisce un’ampia gamma di servizi aggiuntivi. Il titolare o legale rappresentante dell’attività, infatti, potrà usufruire gratuitamente del piano sanitario dedicato ai soci Confesercenti ed erogato da Unisalute: Piano sanitario pdf da scaricare. Inoltre i clienti titolari di un contratto di noleggio, compresi i coniugi, conviventi e i figli, possono usufruire delle seguenti agevolazioni sui prodotti Unipol: Sconto del 20% sui prodotti destinati alla copertura del rischio infortuni: UNIPOLSAI INFORTUNI PREMIUM 2.0 e UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE; Sconto del 25% sui prodotti a copertura dei rischi legati alla conduzione della casa: UNIPOLSAI CASA & SERVIZI Sconto del 10% sul prodotto dedicato pet: UNIPOLSAI C@NE&G@TTO; Finanziamento a tasso agevolato delle predette coperture assicurative. Allegato Tecnico Clienti Unipol Rental e loro familiari conviventi. Infine i clienti avranno UnipolMove gratuito per 6 mesi, il nuovo servizio che permette di pagare i pedaggi in autostrada evitando le file ai caselli. Per richiedere informazioni e preventivi: Dott. Patrizio Rota Sub Agente UnipolSai / UnipolRental ROTA MOTORI SRL patrizio@rotamotori.com 035/952552 335/6286506 Richiesta di contatto
Covid, quali sono le regole ancora in vigore.

Il Ministero della Salute ha chiarito quali sono le regole attualmente in atto in caso di positività o di contatto con persona positiva. Chi risulta positivo ad un test molecolare o antigenico (rapido) è sottoposto a isolamento. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti di positivo è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. SCARICA L’INFOGRAFICA Richiesta di contatto
Decreto Trasparenza, come comunicare il rapporto di lavoro, per quanto tempo e a quali contratti

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il “Decreto trasparenza” che tocca in particolare l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. In tutti questi casi il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni: identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità; luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; durata del periodo di prova, se previsto; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale). Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni: nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; – la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; – il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; – gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art.1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti: la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a
Nasce lo Sportello Energia. Martedì 20 settembre un webinar di presentazione

Insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica, nasce lo Sportello Energia, uno spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occuperà di: informare e formare le imprese associate sui temi legati all’energia; fornire alle imprese una consulenza per l’acquisizione di una strategia per l’efficientamento energetico; gestire le opportunità legate a risorse pubbliche finalizzate all’abbattimento costi energetici e agli investimenti di medio/lungo termine. Martedì 20 settembre alle ore 14.30 il nuovo Sportello Energia sarà presentato attraverso un webinar aperto a tutti gli interessati, introdotto da Antonio Terzi Presidente di Confesercenti. Il programma del webinar prevede: Scenari di mercato e interventi pubblici sul caro bollette – a cura di Federica Bassini Direttore di E-Fase Come incentivare le pratiche di risparmio ed efficienza energetica nella piccola impresa – Umberto Corna Senior Energy Manager di E-fase (Esperto certificato in Gestione Energetica). Il credito d’imposta e il ruolo dello sportello Energia – Stefania Giossi (Responsabile Servizi per le Imprese di Confesercenti Bergamo). PER ISCRIVERSI PER INFORMAZIONI: cescot@conf.bg.it Richiesta di contatto
Pausa estiva

I nostri uffici saranno chiusi da venerdì 12 a venerdì 26 agosto compresi. Confesercenti augura a tutti buone vacanze. Richiesta di contatto
Tra i nostri soci due nuove attività storiche e di tradizione

Questo mese Regione Lombardia ha aggiornato l’elenco delle attività storiche e di tradizione, inserendo 456 nuovi riconoscimenti che portano a 2848 il numero di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, due realtà ultracentenarie di altrettanti soci Confersercenti Bergamo. Si tratta de la Ditta Terzi Merceria e Tessuti dal 1883 e la Cartoleria Nani, dal 1890 ad Alzano Lombardo (BG), del presidente Antonio Terzi. Tra le attività che superano questo traguardo anche La Frasca, attiva dal 1981 ad Almenno San Salvatore (BG). L’elenco ufficiale racchiude un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostra regione. Testimonia, inoltre, la ferma volontà di trasmettere i valori della tradizione e la memoria delle esperienze del passato, in imprese orgogliosamente tramandate di generazione in generazione. Richiesta di contatto
Niente conformità per biliardino e flipper. La nuova determina

Biliardini, flipper ed altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici sono esclusi da verifiche di conformità e titoli autorizzatori. Rimane fermo l’obbligo del pagamento ISI. La conferma arriva da una determina de l’ADM, ripresa il 5 luglio scorso sul sito istituzio-nale e nella quale si comunica che, in attuazione dell’art 18-ter, l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha approvato nella stessa data, con determinazione del Direttore Generale n. 314538, l’elenco annuale degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A seguito di tale determinazione, gli apparecchi contenuti in tale elenco non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori, ma continuano ad essere soggetti al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972. Nell’elenco rientrano biliardini, flipper, tavoli da ping pong, dondolanti per bambini, juke box e tutti gli apparecchi che non prevedono vincita in denaro. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.L’installazione di tali apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubblici previsti dalla normativa. La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, dal 5 luglio, per gli apparecchi inseriti nell’elenco, non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Le autodichiarazioni per apparecchi non rientranti nell’elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati) continuano ad essere necessarie ed obbligatorie. A tali fini, la circolare dell’ADM n. 24, del 22 giugno (F.A.Q. sulla installazione di biliardini e riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni), chiarisce che i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono riaperti dal 27 giugno al 31 luglio 2022. Pertanto, fino a tale ultima data sarà possibile per tutti accedere al portale. Richiesta di contatto
Bando sulla qualità artigiana. Fino al 17 ottobre

Fino al 17 ottobre è possibile partecipare al Bando Qualità Artigiana che promuove il mantenimento e il rafforzamento della cultura e della qualità artigiana, la conoscenza dei prodotti artigiani, favorisce la trasmissione dell’attività di impresa artigiana tra generazioni e sostiene interventi di sviluppo e innovazione per le imprese artigiane come previsto dalla LR 28 aprile 2021 che ha istituito il riconoscimento “Qualità Artigiana”. I partecipanti beneficeranno di un contributo a fondo perduto per sviluppare, consolidare e innovare la propria attività. Il bando è aperto a tutte le MPMI iscritte ed attive alla sezione speciale “Imprese artigiane” del Registro Imprese delle Camere di Commercio, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare con sede legale e/o operativa in Lombardia. Il contributo a fondo perduto equivale a un massimo di 10 mila euro che viene concesso nei limiti della dotazione finanziaria individuata (in conto capitale e in conto corrente).Ai fini dell’erogazione del contributo ogni impresa artigiana dovrà presentare un progetto di investimento di valore almeno corrispondente al contributo regionale.Il contributo viene erogato all’impresa sulla base delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:– acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature escluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);– acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili;– acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);– acquisto di beni strumentali per il miglioramento dell’efficientamento energetico deilocali adibiti all’attività artigianale.– comunicazione per rendere maggiormente conoscibile il prodotto/servizio artigianale(es. sito internet, registrazione dominio, messaggi pubblicitari, etc);– spese notarili per passaggio generazionale al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente;– spese forfettarie (con contributo a fondo perduto fisso pari a 2.000 euro) per nuove assunzioni di giovani under 35 a partire dal 1° gennaio 2022;– spese di formazione al personale dipendente;– spese per l’ottenimento delle certificazioni (ad esempio ambientali ecc.). Le risorse complessivamente stanziate per i contributi a fondo perduto ammontano a 1,9 miliardi stanziati da Regione LombardiaLe domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it fino alle ore 17.00 del 17 ottobre 2022Per l’invio telematico è possibile accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it con SPID, CNS o CIE o attraverso le credenziali rilasciate precedentemente al 28 febbraio 2021 e completare la registrazione seguendo le indicazioni ricevute alla mail indicata. Maggiori dettagli qui: https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi—contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Qualita-Artigiana Richiesta di contatto
Bonus 200 euro collaboratori domestici, colf e badanti

Per accedere al bonus sono richiesti alcuni requisiti: Per poter beneficiare del bonus, il rapporto di lavoro deve sussistere alla data del 18 maggio 2022 e da parte del lavoratore deve risultare attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps. Reddito: hanno diritto a questo contributo solamente coloro che hanno un reddito annuo – per i collaboratori domestici si fa riferimento al 2021 – entro i 35 mila euro lordi (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). È essenziale, poi, che i suddetti lavoratori al momento della domanda non risultino titolari di: – attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato, è l’Inps a erogare il bonus 200 euro agli aventi diritto. L’accredito non è automatico, in quanto gli interessati devono farne domanda. – La domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto, entro il 30 settembre 2022. – La richiesta può essere presentata in autonomia direttamente dall’area personale MyInps oppure attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per maggiori informazioni è possibile contattare EPASA – ITACO – Ente di Patronato (035 4207266 bg.bergamo@epasa-itaco.it) Richiesta di contatto