Bando Credito Futuro. Fino al 30 novembre

Il contributo è relativo all’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito (banche) e/o Confidi, per investimenti in acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Il bando è promosso da Sistema Camerale lombardo, nell’ambito del Programma di Azione 2022 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, per sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese e migliorare le condizioni di accesso al credito. Per la misura la camera di commercio di Bergamo ha stanziato 135 mila euro riservato a quelle imprese che stipulano un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o con un Confidi iscritto nell’elenco, per investimenti legati all’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni strumentali” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale, nonché a software e tecnologie digitali. Non sono ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. La domanda di contributo può essere presentata direttamente dall’impresa oppure per il tramite di un Confidi dal quale l’impresa ha ottenuto l’eventuale garanzia ed il supporto all’istruttoria della pratica di finanziamento da un istituto di credito. E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi, che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione. La scadenza per presentare le domande è il 30 novembre. Per richiedere informazioni: Alessandro Angrisani – a.angrisani@conf.bg.it – 340 6768647 Maggiori dettagli qui: https://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2022/bando%20credito%20futuro_definitivo_PDF.pdf Richiesta di contatto
Mercatanti in Fiera, torna nel centro di Bergamo.

Da giov 13 a dom 16 ottobre 2022 torna “Mercatanti in Fiera” a Bergamo sul Sentierone, in piazza D. Alighieri e nell’area del Teatro Donizetti. Nuovi spazi della città saranno invasi dall’allegria, dai colori e dai profumi delle oltre 80 bancarelle provenienti da tutta Italia e da buona parte d’Europa, oltre che dal gusto delle circa 20 cucine provenienti da ogni parte del mondo. In particolare lo storico negozio all’aperto del fiorista olandese, con i suoi meravigliosi bulbi, trasformerà piazza Dante Alighieri in un piccolo prato fiorito inserendosi, per la prima volta, in un esclusivo contesto della città. Il Sentierone sarà occupato su entrambi i lati, come da tradizione, permettendo agli ambulanti di convivere senza disagi con i lavori ancora in corso lungo il viale, mentre in prossimità del Teatro Donizetti sarà allestita l’area food, dove sono previsti anche tavoli al coperto. Come lo scorso anno l’area food sarà perimetrata. In totale sono 17 i Paesi stranieri presenti: Olanda, Belgio, Germania, Austria, Francia, Grecia, Russia, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Scozia, Slovenia, Ungheria, Lituania, Messico, Eritrea, con quei prodotti tipici e le curiosità che hanno reso negli anni la fiera uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi di tutte le età. Non mancheranno le bancarelle e i prodotti che in questi 20 edizioni sono diventate icone della manifestazione, a partire dai biscotti bretoni, anch’essi in piazza Dante Alighieri, i brezel austriaci, il tipico cannolo ungherese, la birra ceca, le crêpes olandesi e le ceramiche inglesi e lituane. Per l’Italia saranno 12 le regioni coinvolte: Umbria, Trentino, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Calabria, Sardegna, Veneto, Basilicata, Toscana. Presenti anche alcuni operatori bergamaschi con i prodotti tipici del territorio, come formaggi, salumi, polenta e casoncelli, che sottolineano come “Mercatanti in Fiera” sia un evento atteso anche dai produttori locali. Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti: «Festeggiamo quest’anno una ventesima edizione di qualità, la stessa che da anni dimostrano gli espositori con i loro prodotti e quella espressa dal Sentierone e piazza Dante, luoghi riqualificati e bellissimi che renderanno ancora più piacevole il ritorno delle bancarelle dei Mercatanti». Cesare Rossi, vice direttore Confesercenti Bergamo: «Grande impegno, grande responsabilità e grande passione per questa ventesima edizione dei Mercatanti. Vogliamo abitare il nuovo e bellissimo centro piacentianiano con rispetto e un pizzico di orgoglio. Bergamo torna ad aprirsi all’Europa e noi speriamo che i numeri e i risultati siano quelli degli ultimi anni. Un grazie sincero a chi ci ha aiutato in questi mesi per organizzare questa “particolare” edizione, grazie soprattutto al Comune di Bergamo per la fattiva collaborazione e un ultimo grazie a tutti gli espositori che ci danno sempre fiducia. Non era scontato dopo questi ultimi due anni. Ci vediamo in centro per scoprire le moltissime novità!» Mercatanti in FieraDal 13 al 16 ottobre 2022Bergamo, Sentierone e piazza Dante Alighieri Orari: Apertura con orario continuatoGiovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 24 Domenica dalle 10 alle 22l Richiesta di contatto
Indennità una tantum 200 euro per autonomi e professionisti

Fino al 30 novembre è possibile richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro. Per tutti coloro che hanno la contabilità in Confesercenti sono già in atto le verifiche dei limiti reddituali e le comunicazioni necessarie. Richiesta di contatto
Sportello Energia. Orari e giorni per accedere al servizio

Sportello Energia è il nuovo spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Lo Sportello Energia sarà aperto i giorni – 8 Novembre dalle ore 13.30 alle ore 17.30– 15 Novembre dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occupa di: Analizzare le bollette e stimare la spesa energetica Essere supportati nel confronto di offerte Ricevere informazioni su bandi e contributi Per accedervi occorre essere in regola con la quota associativa 2022 e scrivere una mail a s.manenti@conf.bg.it indicando, oltre al vostro nome e cognome, numero di telefono, l’argomento di interesse e il giorno prescelto. Verrete ricontattati per l’appuntamento. Per rendere efficace l’analisi dei consumi energetici è necessario presentarsi con le bollette dettagliate. Lo sportello è stato creato insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica. Richiesta di contatto
Novità in materia di antincendio dal 4 ottobre

Dal 4 ottobre 2022 entra in vigore – ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che sostituisce il DM 10/03/98. Questo decreto introduce importanti novità anche per le nostre attività. In particolare l’obbligo della predisposizione del piano d’emergenzaIl Piano d’Emergenza è un documento scritto che raccoglie le procedure operative specifiche da applicarsi in caso di incendio, ma anche in caso di altre emergenze quali allagamento, black out o terremoto. Le aziende devono predisporre il Piano d’emergenza quando: nel luogo di lavoro sono occupati almeno dieci lavoratori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico è prevista una presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori i luoghi di lavoro rientrano nell’obbligo di Certificato Prevenzione Incendio/SCIA VV.F (allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) Il Piano d’emergenza è lo strumento necessario per l’effettuazione obbligatoria di esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Tali esercitazioni devono essere verbalizzate in maniera scritta. Se l’attività non rientra in queste casistiche, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Idoneità tecnica degli addetti antincendio Gli addetti antincendio operanti in alcune realtà ritenute a rischio significativo, dopo il Corso antincendio devono ottenere l’Attestato di Idoneità Tecnica, sostenendo un esame presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Queste realtà sono individuate nell’Allegato IV al decreto di cui si riporta un estratto:[….]– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;– attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;– alberghi con oltre 100 posti letto; – campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;– strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; -locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.[….] SanzioniSono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del Datore di Lavoro al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, In caso di assenza del Piano d’Emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività. Per la redazione del Piano di emergenza le aziende iscritte all’Ente Bilaterale di Confesercenti possono usufruire di rimborso della spesa fino a un massimo di 600 euro. Richiesta di contatto
Decreto Trasparenza, come comunicare il rapporto di lavoro, per quanto tempo e a quali contratti

Lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il “Decreto trasparenza” che tocca in particolare l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017. In tutti questi casi il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, le informazioni previste dal decreto. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni: identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità; luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; durata del periodo di prova, se previsto; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; ulteriori elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale). Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni: nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; – la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; – il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; – gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art.1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti: la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a
Nasce lo Sportello Energia. Martedì 20 settembre un webinar di presentazione

Insieme a Cescot Bergamo, e in collaborazione con E-Fase, primaria società di consulenza bergamasca che opera nel campo dell’efficienza energetica, nasce lo Sportello Energia, uno spazio riservato ai soci per comprendere come districarsi sul mercato e raccogliere le giuste informazioni per essere aggiornati sulle migliori offerte. Attraverso consulenze dirette gli imprenditori che si rivolgono allo Sportello Energia potranno capire come usufruire delle opportunità pubbliche di risparmio, aumentare la propria consapevolezza in materia energetica e programmare i miglioramenti a breve e lungo termine. Lo Sportello Energia in particolare si occuperà di: informare e formare le imprese associate sui temi legati all’energia; fornire alle imprese una consulenza per l’acquisizione di una strategia per l’efficientamento energetico; gestire le opportunità legate a risorse pubbliche finalizzate all’abbattimento costi energetici e agli investimenti di medio/lungo termine. Martedì 20 settembre alle ore 14.30 il nuovo Sportello Energia sarà presentato attraverso un webinar aperto a tutti gli interessati, introdotto da Antonio Terzi Presidente di Confesercenti. Il programma del webinar prevede: Scenari di mercato e interventi pubblici sul caro bollette – a cura di Federica Bassini Direttore di E-Fase Come incentivare le pratiche di risparmio ed efficienza energetica nella piccola impresa – Umberto Corna Senior Energy Manager di E-fase (Esperto certificato in Gestione Energetica). Il credito d’imposta e il ruolo dello sportello Energia – Stefania Giossi (Responsabile Servizi per le Imprese di Confesercenti Bergamo). PER ISCRIVERSI PER INFORMAZIONI: cescot@conf.bg.it Richiesta di contatto
Pausa estiva

I nostri uffici saranno chiusi da venerdì 12 a venerdì 26 agosto compresi. Confesercenti augura a tutti buone vacanze. Richiesta di contatto
Niente conformità per biliardino e flipper. La nuova determina

Biliardini, flipper ed altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici sono esclusi da verifiche di conformità e titoli autorizzatori. Rimane fermo l’obbligo del pagamento ISI. La conferma arriva da una determina de l’ADM, ripresa il 5 luglio scorso sul sito istituzio-nale e nella quale si comunica che, in attuazione dell’art 18-ter, l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha approvato nella stessa data, con determinazione del Direttore Generale n. 314538, l’elenco annuale degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A seguito di tale determinazione, gli apparecchi contenuti in tale elenco non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori, ma continuano ad essere soggetti al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972. Nell’elenco rientrano biliardini, flipper, tavoli da ping pong, dondolanti per bambini, juke box e tutti gli apparecchi che non prevedono vincita in denaro. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.L’installazione di tali apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubblici previsti dalla normativa. La determinazione è immediatamente vigente e, quindi, dal 5 luglio, per gli apparecchi inseriti nell’elenco, non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia.Le autodichiarazioni già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Le autodichiarazioni per apparecchi non rientranti nell’elenco AMEE (Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati) continuano ad essere necessarie ed obbligatorie. A tali fini, la circolare dell’ADM n. 24, del 22 giugno (F.A.Q. sulla installazione di biliardini e riapertura dei termini di presentazione autodichiarazioni), chiarisce che i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono riaperti dal 27 giugno al 31 luglio 2022. Pertanto, fino a tale ultima data sarà possibile per tutti accedere al portale. Richiesta di contatto
Bonus 200 euro collaboratori domestici, colf e badanti

Per accedere al bonus sono richiesti alcuni requisiti: Per poter beneficiare del bonus, il rapporto di lavoro deve sussistere alla data del 18 maggio 2022 e da parte del lavoratore deve risultare attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps. Reddito: hanno diritto a questo contributo solamente coloro che hanno un reddito annuo – per i collaboratori domestici si fa riferimento al 2021 – entro i 35 mila euro lordi (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). È essenziale, poi, che i suddetti lavoratori al momento della domanda non risultino titolari di: – attività di lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato, è l’Inps a erogare il bonus 200 euro agli aventi diritto. L’accredito non è automatico, in quanto gli interessati devono farne domanda. – La domanda va effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto, entro il 30 settembre 2022. – La richiesta può essere presentata in autonomia direttamente dall’area personale MyInps oppure attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per maggiori informazioni è possibile contattare EPASA – ITACO – Ente di Patronato (035 4207266 bg.bergamo@epasa-itaco.it) Richiesta di contatto