Corso «Commis di sala di sala e barman»

Un mese per formare personale da collocare nel settore ricettivo locale. È l’obiettivo del corso altamente qualificante «Commis di sala e barman» ideato da Confesercenti Bergamo insieme a Cescot (ente di formazione di Confesercenti) e all’agenzia per il lavoro AxL e all’ente di formazione AxL Formazione per rispondere alla carenza, ormai endemica, di operatori nel mondo dell’hotellerie. Dopo il riscontro positivo della prima edizione, svoltasi a luglio 2023 coinvolgendo sei, tra ragazzi e ragazze, ad aprile e maggio parte un nuovo corso. Il progetto si inserisce nell’iniziativa GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) della Missione 5 del PNRR, finanziata da Regione Lombardia e coordinata localmente dalla Provincia di Bergamo. Secondo i dati Unioncamere diffusi a febbraio, in provincia di Bergamo mancano 700 addetti nelle attività di ristorazione e circa il 44% risulta di difficile reperimento per mancanza e inesperienza dei candidati. Il corso nasce quindi per rispondere alle necessità di ristoratori, albergatori e titolari di bar e favorire l’incontro fra domanda e offerta lavorativa nel settore. Articolato in 122 ore, con frequenza dal 15 aprile al 14 maggio, nella sede di Cescot (via Ravizza 7 a Bergamo, tutte le mattine e i pomeriggi dal lunedì al giovedì, il venerdì solo la mattina), il corso affronta temi fondamentali in ambito ricettivo, dalla sicurezza generale e alimentare alla lingua inglese, dalla mis en place alla gestione dei rapporti con i clienti, dall’organizzazione della sala alla cultura enogastronomica. È previsto anche il rilascio degli opportuni attestati, tra cui l’Haccp sull’igiene alimentare e quello dedicato alla sicurezza, oltre a quelli rilasciati da Regione Lombardia. L’approccio è fortemente laboratoriale e professionalizzante, grazie alla presenza di docenti specializzati e provenienti dall’Istituto Alberghiero di San Pellegrino.
Bando Fon.Ter 2024: formazione gratuita per i tuoi dipendenti

Verrà pubblicato a maggio il nuovo bando generalista Fon.Ter che offre numerose opportunità di formazione gratuita per i dipendenti delle aziende dei settori commercio, turismo, terziario e socio-sanitario.Fon.Ter è il fondo interprofessionale di Confesercenti che si pone come obiettivo la qualificazione professionale, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale delle aziende iscritte grazie alla consulenza di Cescot. L’iscrizione è gratuita poiché basta destinare il contributo obbligatorio dello 0,30% dello stipendio lordo del dipendente (legge 21 dicembre 1978, n. 845) a Fon.Ter anziché all’INPS. Inoltre l’iscrizione al Fondo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno per poter usufruire subito dei relativi vantaggi. Il bando 2024/2025 in uscita a maggio finanzia percorsi formativi personalizzati, a seconda del fabbisogno aziendale, mirati allo sviluppo delle competenze professionali delle risorse umane, come per esempio: Contabilità base e contabilità avanzata; Comunicazione efficace con il cliente; Tecniche espositive e visual merchandising; Social media e influencer marketing (digital web strategy); Office automation (excel base – intermedio – avanzato); Inglese conversazione; Public speaking; Team working; Tecniche di coordinamento nell’area ristorazione: lo store manager; Food costing optimization/budget per piccola attività; Normativa privacy e protocolli sul sistema qualità. Contattaci subito per verificare se sei già iscritto a Fon.Ter e per non perdere l’opportunità di formare gratuitamente i tuoi dipendenti. Per maggiori informazioni e per aderire al bando compila la richiesta di contatto oppure contatta direttamente:Dott.ssa Sara BelottiTel. 035 4207360E-mail: s.belotti@conf.bg.it Richiesta di contatto
Nuovi contributi Ente Bilaterale Regionale Lombardo

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario: commercio, turismo e servizi ha approvato, lo scorso 2 febbraio nuovi contributi a favore di lavoratori e aziende ad esso aderenti. Le aziende e i lavoratori che possiedono i requisiti possono richiedere una sola tipologia di contributo tra quelle offerte da Enbil per singolo anno di riferimento. Tra le tipologie di contributi più interessanti si segnala il contributo sicurezza urbana destinato alle aziende che hanno attivato nel 2024 interventi finalizzati a contenere la cosidetta “movida” (ad esempio pannelli fotoassorbenti, servizi o impianti di sicurezza). Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di 800 euro. Per i lavoratori, segnaliamo il contributo caro energia richiedibile dai lavoratori (in possesso, in particolare, di un indicatore isee 2024 non superiore a 35.000 euro) che abbiano un’utenza di luce o gas intestata a loro o ad un componente del loro nucleo famigliare ed il contributo spese per l’acquisto di libri scolastici per i lavoratori che abbiano un figlio a carico frequentante la scuola secondaria inferiore o superiore. Per una panoramica complessiva dei contributi: Enbil Bergamo Le domande dovranno pervenire online al sito dell’ente, via pec (enbil@pec.confinrete.it) o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Confesercenti: Via Galli, n. 8 – 24126 – Bergamo. Richiesta di contatto
Bollette gas e luce, rinnovata la convenzione tra Confesercenti e a2a

Nell’ambito della convenzione fra Confesercenti Bergamo e a2a sono nuovamente attive le offerte Esclusiva2a a prezzo fisso 12 mesi a cui viene applicato il 5% di sconto sia sulla luce che sul gas, sia sul business che sul domestico, ai soci Confesercenti. Le offerte luce Esclusiva2a sia business che domestica sono valide solo per i nuovi clienti a2a, mentre le offerte gas Esclusiva2a sono disponibili sia per i nuovi clienti che per i già clienti a2a Energia sul libero mercato come cambio prodotto. L’offerta è valida anche per i nuovi soci che decidono di aderire all’offerta a2a in convenzione Confesercenti. Infine, a2a offre ai soci Confesercenti una consulenza gratuita e un’analisi dei consumi energetici, realizzata da un referente in sede, per telefono o via web. Compila il form se vuoi essere contattato pe maggiori informazioni o per un preventivo. Richiesta di contatto
Bergamo sposi 2024 – Treviglio edition

Il 28° salone degli sposi e della cerimonia Bergamo Sposi ♥ si terrà per la prima volta alla Fiera di Treviglio. La manifestazione ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl, torna con le immancabili novità del settore wedding in una nuova location e si preannuncia un evento tutto da scoprire dove qualità, passione e creatività saranno le parole d’ordine. Per trovare tutti gli strumenti utili per la scelta di ogni dettaglio e per la valorizzazione del singolo espositore, non mancherà la parte digitale che andrà ad affiancare l’evento. Professionisti ed esperti del settore aiuteranno a trovare l’ispirazione giusta per rendere unico il giorno più bello della vita di due innamorati, riscoprendo il valore delle relazioni che solo una fiera in presenza può garantire. In ottica di continuo miglioramento siamo al lavoro per concretizzare i consigli e suggerimenti proposti dagli espositori, con l’obiettivo di incrementare l’interesse e il riscontro dei futuri sposi. L’elegante progetto fieristico ricco di contenuti, viene proposto in questa nuova location per abbracciare un ampio bacino di utenza complementare e in parte alternativa a quella storica di Bergamo. Allestiremo pertanto Bergamo Sposi in due location diverse e in due periodi importanti dell’anno: l’edizione invernale alla Fiera di Treviglio il 16 febbraio dalle 18.00 alle 22.00, il 17 e il 18 febbraio dalle 10.00 alle 19.00 e l’edizione autunnale dal 25 al 27 ottobre 2024 alla storica Fiera di Bergamo. Per andare incontro alle esigenze degli espositori e rendere ancora più efficace il loro lavoro, si terrà monitorato il numero di aziende per ogni settore merceologico così da poter offrire un ventaglio di proposte diversificate ai visitatori. Tante le novità per il giorno del matrimonio… e non solo… sono in fase di studio gli eventi musicali e di intrattenimento. ALL YOU NEED IS LOVE Richiesta di contatto
LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia fiscale

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in materia fiscale, si rileva: RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI È previsto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della “nuova Sabatini”. Al riguardo si evidenzia che non è stata apportata nessuna modifica alla disciplina e, in estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. MISURE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI La disposizione prevede che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 ad un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; di un’imposta sostitutiva, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato. In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono da versare in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU BONIFICI E PROVVIGIONI A decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, passa dall’8% all’11%. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE ED IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI “IVAFE” La disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2024: l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa all’1,06 per cento; l’aliquota dell’IVAFE passa al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI Il provvedimento dispone che: i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; dal 1° luglio 2024 coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, potrà essere effettuata: dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. I dettagli normativi sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”. Richiesta di contatto
LEGGE DI BILANCIO 2024: beni immobili e superbonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al superbonus, si rileva: MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI È previsto che le disposizioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI La disposizione interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue: in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%); la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PLUSVALENZE DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È USUFRUITO DI SUPERBONUS La disposizione modifica il TUIR, in particolare agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, facendo rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. In particolare, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2024, qualora l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, venga rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Dalla predetta disposizione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Inoltre, la disposizione prevede che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi; nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese. MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI La disposizione prevede che le imprese tenute a registrarsi presso il Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per coprire i danni a fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature. Questa copertura deve riguardare i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. D.L. SUPERBONUS Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia A garanzia dei beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, è previsto che le stesse non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche. Sostanzialmente, per i lavori già avviati, solo i soggetti che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%. Inoltre, la disposizione stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Al riguardo, l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024. Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura La norma è volta a rimodulare la disciplina di deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2023. La nuova disposizione limita l’ambito della predetta deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi in data antecedente al 30 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche La disposizione è volta a rimodulare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare: Si è provveduto a rimodulare l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori,
LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità in materia di lavoro

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, si rileva: FRINGE BENEFITS Per il 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR). Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.Tale regime tributario consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5% per il periodo d’imposta 2024 e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro. DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO Viene confermato sino al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori del comparto del turismo il trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate nei giorni festivi. CONGEDI PARENTALI L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese il riconoscimento, entro il sesto anno di vita, di un ulteriore mese di indennità pari al 60% (per il solo 2024 parimenti all’80%), in luogo dell’attuale 30%. Non varia la durata massima del congedo parentale. I dettagli normativi sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”. Richiesta di contatto
Copertura sanitaria nel 2025 per coniugi e figli dei soci Confesercenti

Tutti i soci Confesercenti, in regola con il versamento dei contributi associativi, anche in qualità di soci Hygeia, possono iscrivere alla mutua il coniuge o il convivente e i figli, ottenendo i vantaggi del piano sanitario allegato, al costo di 199 euro a persona. La copertura può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno ed è valida fino al 31 dicembre. Per le richieste di maggiori informazioni e per le iscrizioni compilare il form o telefonare al numero 035 4207249. Piano Sanitario Richiesta di contatto
Piano Sanitario 2024 riservato ai Soci, ecco cosa comprende

Anche per il 2024 i soci Confesercenti in regola con i pagamenti dei contributi associativi possono usufruire di un piano sanitario gratuito erogato da Unisalute. Possono usufruire del piano sanitario: i titolari di impresa individuale, i soci di società, i coadiuvanti iscritti nell’impresa familiare, i pensionati fino al compimento degli 80 anni di età. Il piano sanitario soci Confesercenti offre generosi rimborsi per un’ampia gamma di trattamenti diagnostici e terapeutici, nonché nei casi di mera degenza, presso le strutture sanitarie convenzione con Unisalute, non convenzionate o del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, alcune delle prestazioni coperte dal Piano Sanitario Soci Confesercenti e relativi massimali sono: Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso (fino a 500 euro annui); Denti: fino a 2.300 euro annui su implantologia, oltre a 50% delle spese sulla pulizia dentale annuale; Visite specialistiche (fino a 700 euro annui); Prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione, come radiografie, TAC, ecografie, mammografie, etc (fino a 6.000 euro annui); Pacchetto maternità (fino a 1.000 euro annui); Ricoveri in istituti di cura per grandi interventi chirurgici (fino a 90.000 euro annui); Trattamenti riabilitativi (fino a 350 euro annui); Degenze presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (80 euro al giorno fino al 30° di ricovero, e 100 euro tra il 31° e il 100°). Scarica il riassunto del piano sanitario Compila il form se desideri ricevere maggiori informazioni o attivare il piano sanitario. Per la richiesta di maggiori informazioni e per l’attivazione del piano sanitario è possibile anche telefonare al numero 035 4207249. Richiesta di contatto